14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1508 del 22 aprile 1977
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in Massimario
Testo massima n. 1
I creditori intervenuti nell’esecuzione che siano muniti di titolo esecutivo hanno facoltà di promuovere i singoli atti di esecuzione, come si desume dalla disposizione contenuta nell’art. 629 c.p.c. secondo cui l’estinzione del processo esecutivo consegue alla rinuncia agli atti non solo da parte del creditore pignorante, ma anche da parte dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo.
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