Cass. civ. n. 1098 del 4 maggio 1963

Testo massima n. 1


Nella procedura esecutiva ciascun creditore che sia tempestivamente intervenuto e sia munito di titolo esecutivo, può — senza che sia necessaria la surroga al creditore precedentemente dimostratosi negligente, richiesta dal sistema processuale abrogato — provocare i singoli atti di espropriazione (artt. 526 e 564 c.p.c.); può esercitare, cioè l'azione esecutiva, nei vari atti in cui si concreta, indipendentemente dagli altri creditori, e non ha alcuna influenza, nei suoi confronti, l'avvenuto soddisfacimento del diritto del creditore pignorante.