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Articolo 344 Codice di procedura civile — Intervento in appello

Articolo 344 Codice di procedura civile — Intervento in appello

Nel giudizio d’appello è ammesso soltanto l’intervento dei terzi [ 105, 267 ss. ] che potrebbero proporre opposizione a norma dell’articolo 404.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 24412/2013

L’intervento in appello, recante una domanda volta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica in proprio favore di un contratto preliminare concluso “inter alios”, è inammissibile, attesi i limiti sanciti dall’art. 344 c.p.c., tendendo non ad evitare un pregiudizio, bensì a realizzare una pretesa; qualificandosi inoltre tale intervento come adesivo, e non autonomo, per essere riconoscibile il diritto invocato dall’interventore solo previo accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. formulata in primo grado da uno dei contraenti, è altresì inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal medesimo interventore, in quanto carente, giacché titolare di un interesse di mero fatto, di un’autonoma corrispondente legittimazione ove la parte adiuvata non abbia esercitato il proprio diritto all’impugnazione.

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Cass. civ. n. 22925/2013

È inammissibile l’intervento in appello ex art. 344 c.p.c. della curatela fallimentare che, avendo esercitato vittoriosamente l’azione di risarcimento di danni a tutela della massa in un separato giudizio, intende contestare il diritto dei soci investitori di una società cooperativa fallita ad ottenere, nei confronti del Ministero, il risarcimento del danno loro individualmente arrecato dal mancato esercizio dei poteri di vigilanza sulla società, dal momento che tale ultima azione non ha la natura di azione di massa e può, pertanto, legittimamente coesistere con l’azione separatamente promossa dalla curatela fallimentare, cosicché, non essendo il curatore titolare di un diritto autonomo, la cui tutela sia incompatibile con la situazione giuridica costituita o accertata in primo grado, non sarebbe legittimato all’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.

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Cass. civ. n. 20696/2012

A norma dell’art. 344 c.p.c., il terzo proprietario di un immobile in virtù di atto trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale “inter alios”, definita con sentenza di trasferimento di una quota indivisa dell’immobile che ricomprenda quello di cui il terzo è proprietario, è legittimato ad intervenire nel giudizio di appello pendente avverso la sentenza di trasferimento, al fine di far dichiarare l’inefficacia della sentenza nei suoi confronti.

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Cass. civ. n. 10590/2012

Nei casi di intervento in appello, a norma dell’art. 344 c.p.c., da parte di chi prospetti che la situazione giuridica accertata o costituita dalla sentenza di primo grado possa pregiudicare un proprio autonomo diritto, legittimazione e merito si confondono, in quanto la prima discende dall’effettiva titolarità del diritto incompatibile vantato ed il secondo concerne proprio l’incompatibilità tra quel diritto e la situazione giuridica accertata o costituita. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, la quale, in relazione a giudizio di appello avverso sentenza pronunciata su domanda ex art. 2932 c.c., aveva escluso la legittimazione ad intervenire di un terzo subentrato nei diritti nascenti da un precedente preliminare di vendita in capo al promittente compratore, in conseguenza dell’esercizio della facoltà di nomina riconosciuta a quest’ultimo, sul presupposto della non perfetta identità dell’immobile oggetto dei due contratti).

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Cass. civ. n. 9727/2012

In materia di assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l’impresa designata intervenuta in grado di appello assume, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, la stessa posizione dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa e può limitarsi a far propri i motivi di appello proposti dalla sua dante causa senza necessità di proporre un proprio appello incidentale.

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Cass. civ. n. 25999/2010

La controversia tra due associazioni, in ordine alla nullità di una deliberazione assunta dagli organi di una terza associazione estranea al giudizio, è utilmente decisa sulla base di accertamenti che acquistano l’efficacia del giudicato soltanto tra le parti, e che non possono in alcun modo essere opposti all’associazione che ha assunto la deliberazione, ma non ha partecipato al giudizio, con la conseguenza che l’intervento in appello da parte di quest’ultima è inammissibile, non ricorrendo il caso dell’art. 344 c.p.c.. (Nella specie, nella controversia intercorrente tra il partito politico della Democrazia cristiana e l’Associazione dei Cristiano democratici uniti, avente ad oggetto la validità della delibera di una terza associazione – la Democrazia cristiana “storica” – relativamente al diritto all’uso del nome “Democrazia cristiana” e del simbolo costituito dallo scudo crociato con la scritta “Libertas”, era intervenuto in appello il Partito popolare italiano, lamentando la propria pretermissione, ma l’intervento era stato dichiarato inammissibile dalla corte territoriale, non essendovi litisconsorzio necessario; le S.U., enunciando il principio anzidetto, hanno confermato la decisione impugnata).

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Cass. civ. n. 4251/2010

In tema di regolamento delle spese giudiziali, allorquando il giudice di appello dichiari inammissibile un intervento dinanzi a sé per ragioni meramente processuali (nella specie, per difetto dei presupposti di cui all’art. 344 c.p.c. e per carenza di interesse ad agire), la compensazione delle spese può essere giustificata esclusivamente in riferimento al tipo di statuizione adottata e non anche alle posizioni di carattere sostanziale che con l’atto di intervento inammissibile l’interventore ha inteso sostenere.

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Cass. civ. n. 18560/2009

L’interesse del terzo ad intervenire in appello, ai sensi dell’art. 344 c.p.c., va valutato non già “ex post”, e cioè in base all’incidenza che la decisione impugnata può concretamente avere sulla posizione del terzo, ma “ex ante”, e cioè con riferimento alla proposizione della domanda e tenuto conto della astratta idoneità della pronuncia richiesta a ledere l’interesse diretto del terzo medesimo. (Applicando tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ravvisato la sussistenza dell’interesse, in capo all’erede legittimo, ad intervenire in appello nel giudizio promosso dall’erede testamentario per far valere la simulazione di una vendita compiuta dal defunto in prossimità del decesso, giudizio conclusosi in primo grado col rigetto della domanda).

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Cass. civ. n. 11420/2009

A norma dell’art. 344 c.p.c., nel giudizio di appello è ammesso soltanto l’intervento del terzo che sarebbe legittimato all’opposizione di cui all’art. 404 c.p.c., in quanto titolare di un diritto incompatibile che potrebbe essere pregiudicato dalla emananda sentenza; ne consegue che, in un giudizio avente ad oggetto la tutela delle distanze di un fabbricato, promosso da soggetto che si affermi proprietario dell’immobile, sussiste la legittimazione ad intervenire, in grado di appello, da parte del terzo che assuma di essere proprietario esclusivo del medesimo bene, in quanto la sentenza – pur rimanendo una “res inter alios acta” – costituisce una situazione giuridica incompatibile col diritto di proprietà vantato dal terzo.

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Cass. civ. n. 12385/2006

Ai sensi dell’art. 344 c.p.c. l’intervento in appello-precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, a meno che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 c.p.c.) — è limitato a coloro che sarebbero legittimati a proporre l’opposizione di terzo, giacché la norma citata, nell’apprestare uno strumento di tutela anticipata, consente ai terzi di fare valere le proprie ragioni ancor prima che sia emessa la sentenza che potrebbe pregiudicarle e nei cui confronti sarebbero legittimati a proporre l’opposizione di cui all’art. 404 c.p.c. Pertanto, può intervenire in appello colui che potrebbe subire pregiudizio nei suoi diritti da un determinato esito del giudizio ovvero l’avente causa di una delle parti che possa temere pregiudizio da una sentenza frutto di dolo o di collusione delle parti stesse in suo danno; peraltro, l’ammissibilità dell’intervento deve essere esaminata verificando la sussistenza del pregiudizio con un giudizio ex ante in ordine al possibile esito della controversia e non con una valutazione compiuta in sede di decisione alla stregua delle statuizioni in concreto da adottare.

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Cass. civ. n. 12114/2006

L’intervento in appello è ammissibile soltanto quando l’interventore sia legittimato a proporre opposizione di terzo ai sensi dell’articolo 404 c.p.c., ossia nel caso in cui egli rivendichi, nei confronti di entrambe le parti, la titolarità di un diritto autonomo la cui tutela sia incompatibile con la situazione accertata o costituita dalla sentenza di primo grado, e non anche quando l’intervento stesso sia qualificabile come adesivo, perchè volto a sostenere l’impugnazione di una delle parti per porsi al riparo da un pregiudizio mediato dipendente da un rapporto che lega il diritto dell’interventore a quello di una delle parti. (Nella specie, instaurata la causa, in tema di inadempimento contrattuale, da società in nome collettivo, avverso la sentenza di rigetto della domanda attrice era stato proposto appello, anche dall’unico socio residuo, in proprio, dopo l’avvenuto scioglimento della società; ha ritenuto la S.C. che tale appello fosse inammissibile e che, non avendo egli partecipato, in proprio, al giudizio di primo grado, la sua partecipazione nel giudizio di appello dovesse qualificarsi come intervento adesivo dipendente; sulla base del citato principio, la S.C. ha dichiarato l’inammissibilità dell’intervento e la inammissibilità del ricorso per cassazione, da lui proposto in proprio alla sentenza di appello che aveva confermato la sentenza di primo grado).

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Cass. civ. n. 5071/1999

In caso di contratti agrari in cui sia parte una famiglia coltivatrice, la quale ha la struttura della società semplice, la domanda giudiziale relativa a rapporti che rientrano nell’oggetto sociale può essere proposta nei confronti di ciascuno dei componenti del gruppo, senza necessità che il contraddittorio sia integrato nei confronti degli altri. Pertanto, la sentenza che dichiari cessato il diritto di godimento del fondo sorto dal contratto d’affitto è validamente pronunciata in contraddittorio anche di uno solo dei componenti del gruppo, ed è efficace nei confronti di tutti, senza che il componente non citato, né intervenuto, in primo grado sia legittimato, alla stregua degli artt. 344 e 404 c.p.c., alla opposizione di terzo ordinaria, e, quindi, all’intervento in appello, non trovandosi costui in una posizione diversa ed autonoma rispetto a quella della parte convenuta, né in quella di litisconsorte necessario pretermesso.

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Cass. civ. n. 8500/1998

L’intervento dei terzi nel giudizio di appello, data la formulazione dell’art. 344 c.p.c., che ne impedisca un’interpretazione diversa da quella letterale, può ritenersi ammesso limitatamente ai soli terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell’art. 404. Pertanto, a parte l’ipotesi riconducibile al comma 2 di questo articolo (intervento dell’avente causa o creditore di una delle parti, il quale deduca che la sentenza già emanata — unitamente a quella che deve essere resa dal giudice di secondo grado — sia l’effetto di dolo o di collusione tra le suddette parti in danno di esso interveniente), l’intervento deve ritenersi ammesso — in relazione alla previsione dell’art. 404, comma 1 — quando il terzo faccia valere nel giudizio una pretesa del tutto autonoma da quella formante oggetto di contestazione tra le parti originarie, e incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza di primo grado o con quella che eventualmente potrebbe essere accertata dalla sentenza di appello. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto ammissibile in appello l’intervento di un soggetto che mirava, da un lato, a constatare l’eccezione con cui il convenuto aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, e, dall’altro, a sostenere nel merito le ragioni difensive del medesimo convenuto).

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Cass. civ. n. 826/1997

La peculiare natura del condominio, ente di gestione sfornito di personalità distinta da quella dei suoi componenti, i quali devono intendersi rappresentati ex mandato dall’amministratore, comporta che l’iniziativa giudiziaria di quest’ultimo a tutela di un diritto comune dei condomini non priva i medesimi del potere di agire personalmente a difesa di quel diritto nell’esercizio di una forma di rappresentanza reciproca atta ad attribuire a ciascuno una legittimazione sostitutiva scaturente dal fatto che ogni singolo condomino non può tutelare il proprio diritto senza necessariamente e contemporaneamente difendere i diritti degli altri condomini. Pertanto il condomino che interviene personalmente nel processo promosso dall’amministratore per far valere diritti della collettività condominiale non è un terzo che si intromette in una vertenza fra estranei ma è una delle parti originarie determinatasi a far valere direttamente le proprie ragioni, sicché, ove tale intervento sia stato spiegato in grado di appello, non possono trovare applicazione i principi propri dell’intervento dei terzi in quel grado fissati nell’art. 344 c.p.c.

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