14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9727 del 14 giugno 2012
Testo massima n. 1
In materia di assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel vigore della legge 24 dicembre 1969, n. 990, l’impresa designata intervenuta in grado di appello assume, quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, la stessa posizione dell’impresa in liquidazione coatta amministrativa e può limitarsi a far propri i motivi di appello proposti dalla sua dante causa senza necessità di proporre un proprio appello incidentale.
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Testo massima n. 2
Nel caso di liquidazione coatta amministrativa dell’assicuratore della responsabilità civile automobilistica, l’impresa designata ai sensi dell’art. 19 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 [ nella specie applicabile ratione temporis ] risponde del danno da mala gestio solo nei limiti del massimale di legge rivalutato, a nulla rilevando che la polizza stipulata dall’impresa posta in liquidazione prevedesse un massimale maggiore: e ciò non solo nell’ipotesi in cui sia stata l’impresa designata a ritardare colpevolmente il pagamento dell’indennizzo, ma anche nel caso in cui il ritardo fosse ascrivibile all’assicuratore in bonis.
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