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Articolo 289 Codice di procedura civile — Integrazione dei provvedimenti istruttori

Articolo 289 Codice di procedura civile — Integrazione dei provvedimenti istruttori

I provvedimenti istruttori, che non contengono la fissazione dell’udienza successiva o del termine entro il quale le parti debbono compiere gli atti processuali, possono essere integrati, su istanza di parte o d’ufficio, entro il termine perentorio di sei mesi dall’udienza in cui i provvedimenti furono pronunciati, oppure dalla loro notificazione o comunicazione se prescritte [ 122 disp. att. ].

L’integrazione è disposta dal presidente del collegio nel caso di provvedimento collegiale e dal giudice istruttore negli altri casi, con decreto che è comunicato a tutte le parti a cura del cancelliere.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4137/1983

Qualora il giudice, pronunciando sentenza non definitiva, ometta di emanare separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, non opera l’art. 289 c.p.c., riguardante i provvedimenti istruttori non contenenti la fissazione dell’udienza successiva e del termine entro cui le parti devono compiere atti processuali, né sono applicabili analogicamente le norme sull’interruzione del processo (artt. 299 e 300 c.p.c.), che consegue ad eventi specifici che colpiscono la parte, ovvero la disposizione per cui il termine determinato dal giudice per la rinnovazione della citazione, la prosecuzione, riassunzione o integrazione del giudizio non può superare i sei mesi (art. 307, terzo comma, c.p.c.) o quelle che stabiliscono un termine di sei mesi per la riassunzione della causa (artt. 50, 54, ecc., c.p.c.), le quali tutte postulano un onere di iniziativa a carico della parte all’uopo di compiere il prosieguo, nello stesso o in altro grado, del procedimento; mentre un onere siffatto non esiste nella situazione suindicata, ma la prosecuzione del processo resta rimessa all’adempimento da parte del giudice dei suoi doveri istituzionali, salva la facoltà dell’interessato di avvalersi di un atto riassuntivo come mezzo al fine di riprendere il contatto con l’ufficio giudiziario ed in quella sede instare per l’emissione del provvedimento istruttorio omesso.

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Cass. civ. n. 2531/1977

Qualora il giudice istruttore, ammessa la prova testimoniale, non abbia fissato la relativa udienza, la parte interessata ha l’onere di chiedere la fissazione entro sei mesi dall’udienza di ammissione, ai sensi dell’art. 289 c.p.c., a pena di decadenza dalla prova.

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Cass. civ. n. 2286/1951

Per evitare l’estinzione del processo è sufficiente che entro il termine perentorio previsto dall’art. 289 c.p.c. sia presentata al giudice la istanza di parte diretta ad ottenere l’integrazione del provvedimento istruttorio che non contenga la fissazione della udienza successiva o del termine entro il quale debbansi compiere gli atti processuali, a nulla rilevando che, in tal caso, il giudice provveda effettivamente all’integrazione dopo la scadenza del termine predetto.

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Cass. civ. n. 2375/1949

Qualora il giudice, pronunciando una sentenza parziale, avesse omesso di emettere la separata ordinanza contenente i provvedimenti relativi all’ulteriore istruzione sulle questioni non decise, la parte interessata non potrebbe in tale situazione avvalersi delle disposizioni dettate dall’art. 289 per l’integrazione dei provvedimenti istruttori, ma avrebbe la sola possibilità di riprendere il giudizio con un atto riassuntivo diretto a provocare l’emanazione del provvedimento istruttorio omesso.

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Cass. civ. n. 1604/1949

La sentenza che in se congloba, sia pure ibridamente, decisioni di merito e provvedimenti istruttori, per la parte relativa a quest’ultimi cade sotto la disciplina dell’art. 289 c.p.c. il quale si applica a qualsiasi provvedimento istruttorio incompleto, qualunque sia la forma o la denominazione dell’atto del giudice che lo racchiude, intesa per provvedimento istruttorio ogni disposizione volta a conservare in vita e ad imprimere moto al processo per l’ulteriore normale suo corso.

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