14 Mag Cassazione civile sentenza n. 2286 del 31 luglio 1951
Posted at 17:19h
in Massimario
Testo massima n. 1
Per evitare l’estinzione del processo è sufficiente che entro il termine perentorio previsto dall’art. 289 c.p.c. sia presentata al giudice la istanza di parte diretta ad ottenere l’integrazione del provvedimento istruttorio che non contenga la fissazione della udienza successiva o del termine entro il quale debbansi compiere gli atti processuali, a nulla rilevando che, in tal caso, il giudice provveda effettivamente all’integrazione dopo la scadenza del termine predetto.
[adrotate group=”17″]