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Articolo 237 Codice di procedura civile — Risoluzione delle contestazioni

Articolo 237 Codice di procedura civile — Risoluzione delle contestazioni

Le contestazioni sorte tra le parti circa l’ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio.

L’ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20777/2012

Anche nel rito del lavoro, la mancata notifica dell’ordinanza ammissiva del giuramento decisorio nei termini fissati dal provvedimento comporta l’impossibilità di considerare soccombenti le parti alle quali il giuramento è stato deferito e non presentatesi a prestarlo, secondo il disposto dell’art. 239 c.p.c., ma non determina la decadenza del deferente dalla facoltà di farlo assumere, dovendo considerarsi solo ordinatori i termini di cui all’art. 237 c.p.c., in difetto di un’espressa disposizione che li dichiari perentori.

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Cass. civ. n. 6182/1990

Il principio secondo cui in analogia a quanto dispone il secondo comma dell’art. 237 c.p.c. per la notifica del giuramento decisorio disposto dal collegio, anche l’ordinanza del giudice istruttore che abbia ammesso, in difetto di contestazione, il giuramento decisorio deve essere notificata personalmente alla parte chiamata a giurare, salvo che non sia stata presente in udienza, non trova applicazione — nel rito del lavoro — nel caso dell’ordinanza ammissiva del riferimento del giuramento atteso che la parte deferente ben conosce i termini del giuramento (per averlo essa stessa formulato), mentre per la conoscenza dell’avvenuto riferimento del giuramento è sufficiente il normale meccanismo della rappresentanza processuale.

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Cass. civ. n. 5622/1990

Qualora il collegio, ammettendo il giuramento decisorio, anziché limitarsi a rinviare la causa davanti all’istruttore per un’udienza nella quale quest’ultimo, sentite le parti, fisserà il giorno in cui assumere la prova ed il termine per la notifica dell’ordinanza relativa, provveda, invece, d’ufficio alla fissazione dell’udienza di assunzione, la mancata indicazione da parte del collegio di un termine entro cui la parte deferente debba provvedere alla notifica personale dell’ordinanza alla parte che deve prestare il giuramento, comporta che questo deve essere fissato dall’istruttore, con la conseguenza che il deferente, il quale non abbia provveduto alla notificazione dell’ordinanza collegiale, non può essere dichiarato decaduto dal diritto di far assumere il giuramento medesimo.

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Cass. civ. n. 6017/1987

L’ordinanza del collegio ammissiva del giuramento decisorio, ai sensi dell’art. 237, secondo comma, c.p.c., deve essere personalmente notificata, nei confronti della parte chiamata a rendere il giuramento stesso, a cura della parte che l’ha deferito, non del cancelliere. Peraltro, nel caso di ordinanza pronunciata fuori udienza, l’insorgenza di tale onere, anche al fine dell’eventuale decadenza dal mezzo istruttorio in caso di omessa notificazione, postula che la cancelleria provveda alla previa comunicazione del provvedimento, a norma dell’art. 176, secondo comma, c.p.c.

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Cass. civ. n. 90/1980

La notifica degli atti, che, in deroga al principio sancito dal primo comma dell’art. 170 c.p.c. — come, a termini dell’art. 237 c.p.c., l’ordinanza ammissiva del giuramento — debbono essere notificati personalmente alla parte, va effettuata secondo le norme degli artt. 138 e seguenti c.p.c., non escluse quelle relative alla notifica presso il domiciliatario, e, poiché anche a questa ultima sono applicabili le disposizioni dell’art. 139 c.p.c., la consegna dell’atto ad una delle persone che si trovano con il domiciliatario in uno dei rapporti indicati da quest’ultimo articolo (persona di famiglia, addetto alla casa, portiere o vicino di casa) vale come consegna al domiciliatario medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 141 c.p.c.

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