14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 6017 del 10 luglio 1987
Testo massima n. 1
L’ordinanza del collegio ammissiva del giuramento decisorio, ai sensi dell’art. 237, secondo comma, c.p.c., deve essere personalmente notificata, nei confronti della parte chiamata a rendere il giuramento stesso, a cura della parte che l’ha deferito, non del cancelliere. Peraltro, nel caso di ordinanza pronunciata fuori udienza, l’insorgenza di tale onere, anche al fine dell’eventuale decadenza dal mezzo istruttorio in caso di omessa notificazione, postula che la cancelleria provveda alla previa comunicazione del provvedimento, a norma dell’art. 176, secondo comma, c.p.c.
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