14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 90 del 7 gennaio 1980
Testo massima n. 1
La notifica degli atti, che, in deroga al principio sancito dal primo comma dell’art. 170 c.p.c. — come, a termini dell’art. 237 c.p.c., l’ordinanza ammissiva del giuramento — debbono essere notificati personalmente alla parte, va effettuata secondo le norme degli artt. 138 e seguenti c.p.c., non escluse quelle relative alla notifica presso il domiciliatario, e, poiché anche a questa ultima sono applicabili le disposizioni dell’art. 139 c.p.c., la consegna dell’atto ad una delle persone che si trovano con il domiciliatario in uno dei rapporti indicati da quest’ultimo articolo [ persona di famiglia, addetto alla casa, portiere o vicino di casa ] vale come consegna al domiciliatario medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 141 c.p.c.
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