Art. 831 – Codice di procedura civile – Revocazione ed opposizione di terzo
Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2),3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.
Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospesa fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.
Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d'appello nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.
La corte d'appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente trattazione e decisione delle altre cause.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 1409/2004
La revocazione del lodo arbitrale per dolo del giudice, ai sensi dell'art. 831 c.p.c., primo comma, e dell'art. 395 c.p.c., n. 6, richiede che il dolo dell'arbitro sia stato accertato con sentenza passata in giudicato e che esso consista in un intento fraudolento, ovvero in una collusione che hanno falsato la corretta formazione della decisione, costituendo causa diretta e determinante del provvedimento ingiusto; pertanto, la falsa attestazione apposta sul lodo in ordine alla deliberazione del medesimo in conferenza personale di tutti gli arbitri e le irregolarità che inficiano le modalità di svolgimento delle riunioni del Collegio arbitrale incidono sulla validità sostanziale del lodo, senza tuttavia integrare il succitato dolo revocatorio, dato che esse non influiscono sul procedimento di formazione della volontà degli arbitri, ma riguardano la regolarità del documento formato successivamente all'adozione della decisione, alla quale ciascun arbitro può avere apportato il proprio apporto volitivo, senza inganno o collusione, benché abbia manifestato la propria volontà in più riunioni separate di due arbitri.
Cass. civ. n. 1465/1988
L'art. 831 c.p.c. — che esclude l'impugnazione per revocazione delle sentenze arbitrali tanto per i motivi di cui i nn. 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c., quanto per le sentenze per le quali sia sperimentabile l'impugnazione per nullità — comporta che una sentenza arbitrale soggetta ad impugnazione per nullità non è suscettibile di revocazione, nonostante che i motivi di revocazione non possano farsi valere nel giudizio di nullità, ammesso solo per i casi previsti dall'art. 829 c.p.c., tra cui non sono compresi quelli dell'art. 395 citato. Pertanto, qualora si sia esperita l'azione di nullità, l'unico rimedio è quello d'impugnare per revocazione la sentenza che ha pronunziato su detta azione, sentenza da considerarsi come emessa in grado d'appello, ai sensi del menzionato art. 395, e, come tale, impugnabile per tutti i motivi previsti in quest'ultima disposizione.