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Articolo 831 Codice di procedura civile — Revocazione ed opposizione di terzo

Articolo 831 Codice di procedura civile — Revocazione ed opposizione di terzo

Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell’articolo 395, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per nullità, il termine per la proposizione della domanda di revocazione è sospesa fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla nullità.

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell’articolo 404. Le impugnazioni per revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla corte d’appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.

La corte d’appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l’esauriente trattazione e decisione delle altre cause.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1465/1988

L’art. 831 c.p.c. — che esclude l’impugnazione per revocazione delle sentenze arbitrali tanto per i motivi di cui i nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., quanto per le sentenze per le quali sia sperimentabile l’impugnazione per nullità — comporta che una sentenza arbitrale soggetta ad impugnazione per nullità non è suscettibile di revocazione, nonostante che i motivi di revocazione non possano farsi valere nel giudizio di nullità, ammesso solo per i casi previsti dall’art. 829 c.p.c., tra cui non sono compresi quelli dell’art. 395 citato. Pertanto, qualora si sia esperita l’azione di nullità, l’unico rimedio è quello d’impugnare per revocazione la sentenza che ha pronunziato su detta azione, sentenza da considerarsi come emessa in grado d’appello, ai sensi del menzionato art. 395, e, come tale, impugnabile per tutti i motivi previsti in quest’ultima disposizione.

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