Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1465 del 11 febbraio 1988

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 1465 del 11 febbraio 1988

Testo massima n. 1

L’art. 831 c.p.c. — che esclude l’impugnazione per revocazione delle sentenze arbitrali tanto per i motivi di cui i nn. 4 e 5 dell’art. 395 c.p.c., quanto per le sentenze per le quali sia sperimentabile l’impugnazione per nullità — comporta che una sentenza arbitrale soggetta ad impugnazione per nullità non è suscettibile di revocazione, nonostante che i motivi di revocazione non possano farsi valere nel giudizio di nullità, ammesso solo per i casi previsti dall’art. 829 c.p.c., tra cui non sono compresi quelli dell’art. 395 citato. Pertanto, qualora si sia esperita l’azione di nullità, l’unico rimedio è quello d’impugnare per revocazione la sentenza che ha pronunziato su detta azione, sentenza da considerarsi come emessa in grado d’appello, ai sensi del menzionato art. 395, e, come tale, impugnabile per tutti i motivi previsti in quest’ultima disposizione.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze

No Comments

Post A Comment