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Articolo 808 ter Codice di procedura civile — Arbitrato irrituale

Articolo 808 ter Codice di procedura civile — Arbitrato irrituale

Le parti possono, con disposizione espressa per iscritto, stabilire che, in deroga a quanto disposto dall’articolo 824-bis, la controversia sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale . Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo.

Il lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:

  1. 1) se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione e’ stata sollevata nel procedimento arbitrale;
  2. 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
  3. 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812;
  4. 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validita’ del lodo;
  5. 5) se non e’ stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l’articolo 825.
  1. 1) se la convenzione dell’arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione e’ stata sollevata nel procedimento arbitrale;
  2. 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione arbitrale;
  3. 3) se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell’articolo 812;
  4. 4) se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validita’ del lodo;
  5. 5) se non e’ stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio. Al lodo contrattuale non si applica l’articolo 825.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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