Cass. civ. n. 15524 del 7 dicembre 2000

Testo massima n. 1


A seguito dell'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990 (provvedimenti urgenti per il processo civile) è inammissibile il regolamento di competenza avverso i provvedimenti in materia cautelare, in quanto i medesimi essendo privi del carattere della definitività sono impugnabili unicamente con il reclamo ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.

Testo massima n. 2


Il provvedimento che preso atto della pattuizione di un arbitrato libero dichiara l'inammissibilità della domanda non risolve una questione di competenza, bensì di merito, e, pertanto non è impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza, ma con gli ordinari mezzi di impugnazione.

Testo massima n. 3


Il provvedimento che preso atto della pattuizione di un arbitrato libero dichiara l'inammissibilità della domanda non risolve una questione di competenza, bensì di merito e, pertanto non è impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza, ma con gli ordinari mezzi di impugnazione.