Cass. civ. n. 18679 del 12 settembre 2011
Testo massima n. 1
La clausola compromissoria per arbitrato irrituale, anche quando la forma scritta sia richiesta soltanto "ad probationem", necessita comunque di un'espressa approvazione da parte dei contraenti; ne consegue che tale clausola, se predisposta e sottoscritta, in relazione ad un contratto di compravendita, dal solo mediatore, in forma generica ed indeterminata e senza la previsione di garanzia secondo cui le parti hanno comunque la facoltà di opporvisi (cd. clausola di salvaguardia), deve ritenersi non legittimamente stipulata.