17 Mar Articolo 807 Codice di procedura civile — Compromesso
Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia.
La forma scritta s’intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo o telescrivente telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 10229/1997
L’art. 807, comma terzo, c.p.c., nel dichiarare applicabili al compromesso (e, per il principio di autonomia che lo contraddistingue, alla clausola compromissoria) le disposizioni che regolano la validità dei contratti eccedenti l’ordinaria amministrazione, non esclude, in via di principio, il potere del direttore generale (eventualmente in via congiunta con altro dirigente, quale un direttore centrale) di stipulare clausole compromissorie riferite a contratti alla cui conclusione egli risulti legittimamente autorizzato. In tema di attività di impresa, il criterio discretivo tra «ordinaria» e «straordinaria» amministrazione non può, difatti, ritenersi quello del carattere cosiddetto «conservativo» dell’atto posto in essere (valido, al contrario, in relazione all’amministrazione del patrimonio dell’incapace), essendo, al contrario, necessariamente sotteso alle vicende imprenditoriali il compimento di atti di disposizione di beni, con la conseguenza che l’indicata distinzione va fondata sulla relazione in cui l’atto si pone con la gestione «normale» (e, quindi, «ordinaria») del tipo di impresa di cui si tratta (ed in considerazione delle dimensioni in cui essa viene esercitata). Se, pertanto, gli atti che modificano le strutture economico-amministrative sostanziali dell’azienda sono da considerarsi di «straordinaria amministrazione», la stipulazione di una clausola compromissoria non può, ex se, qualificarsi come tale, con la conseguenza che (tanto un amministratore, quanto) lo stesso direttore generale della società deve ritenersi abilitato alla stipulazione della clausola predetta non soltanto per effetto di una specifica attribuzione di potere in tal senso (da parte dell’assemblea o per disposizione dell’atto costitutivo) ma anche se detto potere inerisca alla stessa natura dei compiti affidatigli (come nel caso di autorizzazione alla conclusione di determinati contratti in nome e per conto della società).
Cass. civ. n. 4856/1995
Anche con riguardo al compromesso ed alla clausola compromissoria, il requisito della forma scritta ad substantiam (artt. 807, 808 c.p.c.) non richiede che la volontà negoziale sia espressa con un unico documento che rechi la sottoscrizione dell’una o dell’altra parte, ma deve ritenersi osservato anche quando la seconda sottoscrizione sia contenuta in un documento separato, purché inscindibilmente collegato al primo. (In forza di tale principio, la S.C., in relazione a fattispecie anteriore all’entrata in vigore della legge n. 25 del 1994, ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che la clausola compromissoria, anche quanto alle modalità di nomina degli arbitri, risultava dalla successione e correlazione di una serie di atti intercorsi tra gli interessati).
Cass. civ. n. 22/1986
Con riguardo a clausola compromissoria, i cui requisiti di validità ed efficacia devono essere riscontrati in modo autonomo rispetto a quelli richiesti per il contratto, al quale accede, la forma scritta, prescritta dall’art. 807 c.p.c., può ritenersi sussistente solo quando l’accordo compromissorio si estrinsechi in un unico documento, ovvero in due documenti contenenti la proposta di compromesso e la relativa accettazione. Al fine indicato, pertanto, non è sufficiente una proposta scritta di compromesso, quando la risposta scritta dell’altra parte non contenga un’espressa volontà di adesione al compromesso stesso, ma si limiti a richiamare il contratto altrimenti concluso, presupponendone l’esistenza (nella specie, contratto di prestazione d’opera professionale, stipulato verbalmente).
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