Cass. civ. n. 4931 del 16 maggio 1998
Testo massima n. 1
Nell'arbitraggio le parti demandano al terzo arbitratore la determinazione, in loro sostituzione, di uno o più elementi di un contratto concluso ma incompleto; in mancanza di espressa qualificazione, da parte dei contraenti, del tipo di arbitraggio voluto, l'interpretazione del contenuto e dell'estensione dei poteri dell'arbitratore spetta al giudice di merito la cui pronunzia in proposito non è censurabile in sede di legittimità se conforme alle regole legali di ermeneutica e sorretta da motivazione immune da vizi. (Nella specie, in relazione alla natura ed estensione dei poteri della commissione paritetica nazionale operante in base al C.C.N.L. per i dipendenti Enel, al S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la configurabilità di un'ipotesi di arbitraggio rimesso all'arbitrum merum del terzo – come tale impugnabile solo per malafede di quest'ultimo –, ravvisando invece un'ipotesi di arbitraggio rimesso all'arbitrum boni viri dell'arbitratore, sia per la previsione di una preventiva istruzione e di una procedura di reclamo, sia per l'impossibilità che le determinazioni della commissione si sottraggano al regime di annullabilità di rinunzia e transazioni ex art. 2113 c.c., in materia di diritti indisponibili quale il diritto alla qualifica).