17 Mar Articolo 770 Codice di procedura civile — Inventario da eseguirsi dal notaio
Posted at 10:23h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto – Dei procedimenti speciali > Titolo IV – Dei procedimenti relativi all’apertura delle successioni > Capo III – Dell’inventario
Quando all’inventario deve procedere un notaio, il cancelliere gli consegna, ritirandone ricevuta:
- 1) le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756 ;
- 2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli [ 762 ss. ], dell’istanza e del decreto di rimozione [ 752 ss. ];
- 3) una nota delle opposizioni che sono state proposte [ 764 ss. ] con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.
La copia indicata nel n. 2 e la nota indicata nel n. 3 sono unite all’inventario.
- 1) le chiavi da lui custodite a norma dell’articolo 756 ;
- 2) copia del processo verbale di apposizione dei sigilli [ 762 ss. ], dell’istanza e del decreto di rimozione [ 752 ss. ];
- 3) una nota delle opposizioni che sono state proposte [ 764 ss. ] con indicazione del nome, cognome degli opponenti e della loro residenza o del domicilio da essi eletto.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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