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Articolo 764 Codice di procedura civile — Opposizione

Articolo 764 Codice di procedura civile — Opposizione

Chiunque vi ha interesse può fare opposizione alla rimozione dei sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al giudice.

Il giudice fissa con decreto un’udienza per la comparizione delle parti e stabilisce il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura dell’opponente.

Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile e, se ordina la rimozione, può disporre che essa sia seguita dall’inventario [ 769 ] e può dare le opportune cautele per la conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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