17 Mar Articolo 765 Codice di procedura civile — Ufficiale procedente
Posted at 10:22h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto – Dei procedimenti speciali > Titolo IV – Dei procedimenti relativi all’apertura delle successioni > Capo II – Dell’apposizione e della rimozione dei sigilli > Sezione II – Della rimozione dei sigilli
La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769.
Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale . Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
[adrotate group=”14″]
Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”15″]