17 Mar Articolo 763 Codice di procedura civile — Provvedimento di rimozione
Posted at 10:22h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto – Dei procedimenti speciali > Titolo IV – Dei procedimenti relativi all’apertura delle successioni > Capo II – Dell’apposizione e della rimozione dei sigilli > Sezione II – Della rimozione dei sigilli
La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753 nn. 1, 2 e 4.
Nei casi previsti nell’articolo 754 può essere ordinata anche d’ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario [ 769 ].
L’istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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