Art. 762 – Codice di procedura civile – Termine
I sigilli non possono essere rimossi e l'inventario non può essere eseguito se non dopo tre giorni dall'apposizione, salvo che il giudice per cause urgenti stabilisca altrimenti con decreto motivato.
Se alcuno degli eredi è minore non emancipato [2, 390 c.c. e ss.], non si può procedere alla rimozione dei sigilli finché non gli sia stato nominato un tutore [346 c.c.] o un curatore speciale [78].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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