17 Mar Articolo 761 Codice di procedura civile — Accesso nei luoghi sigillati
Posted at 10:22h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto – Dei procedimenti speciali > Titolo IV – Dei procedimenti relativi all’apertura delle successioni > Capo II – Dell’apposizione e della rimozione dei sigilli > Sezione I – Dell’apposizione dei sigilli
Il giudice o il cancelliere non possono entrare nei luoghi chiusi con l’apposizione dei sigilli, finché non ne sia stata ordinata la rimozione a norma dell’articolo 762, salvo che il giudice disponga con decreto motivato l’accesso per urgenti motivi.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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