17 Mar Articolo 754 Codice di procedura civile — Apposizioni d’ufficio
Posted at 10:22h
in Codice procedura civile
Fonti > Codice di procedura civile > Libro Quarto – Dei procedimenti speciali > Titolo IV – Dei procedimenti relativi all’apertura delle successioni > Capo II – Dell’apposizione e della rimozione dei sigilli > Sezione I – Dell’apposizione dei sigilli
L’apposizione dei sigilli è disposta d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero nei casi seguenti:
- 1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo ;
- 2) se tra gli eredi vi sono minori [ c.c. 2 ] o interdetti [ c.c. 414 ] e manca il tutore o il curatore ;
- 3) se il defunto è stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato .
La disposizione di questo articolo non si applica nei casi indicati nei numeri 1) e 2), se il defunto ha disposto altrimenti con testamento.
Nel caso indicato nel numero 3) i sigilli si appongono soltanto sugli oggetti depositati, o ai locali o mobili nei quali possono trovarsi gli atti ivi enunciati.
- 1) se il coniuge o alcuno degli eredi è assente dal luogo ;
- 2) se tra gli eredi vi sono minori [ c.c. 2 ] o interdetti [ c.c. 414 ] e manca il tutore o il curatore ;
- 3) se il defunto è stato depositario pubblico, oppure ha rivestito cariche o funzioni per effetto delle quali si ritiene che possano trovarsi presso di lui atti della pubblica amministrazione o comunque di carattere riservato .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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