Art. 755 – Codice di procedura civile – Poteri del giudice

Se le porte sono chiuse, o si incontrano ostacoli all'apposizione dei sigilli, o sorgono altre difficoltà, tanto prima quanto durante l'apposizione, il giudice può ordinare l'apertura delle porte e dare gli altri provvedimenti opportuni [68].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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