17 Mar Articolo 752 Codice di procedura civile — Giudice competente
All’apposizione dei sigilli procede il tribunale [ c.c. 361, 705 ].
Nei comuni in cui non ha sede il tribunale, i sigilli possono essere apposti, in caso d’urgenza, dal giudice di pace . Il processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 3058/1969
I provvedimenti di apposizione e rimozione dei sigilli, previsti dagli artt. 752 e seguenti c.p.c. non hanno contenuto decisorio, in quanto sono tipicamente diretti a tutelare l’interesse generale alla conservazione del patrimonio ereditario in mancanza di un erede certo che si immetta nel possesso dei beni, e non già le contrastanti pretese di uno od altro pretendente all’eredità, tutelabili in sede cautelare con i procedimenti contenziosi di sequestro giudiziario o conservativo. Tali provvedimenti, pertanto, non sono impugnabili col rimedio del regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 1044/1968
Il procedimento per l’apposizione e la rimozione dei sigilli ha natura cautelare e provvisoria, a volte strumentale rispetto al procedimento per la formazione dell’inventario. La sua finalità è quella di identificare e conservare dei beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell’eventuale futuro riconoscimento e della realizzazione dei diritti che li hanno per oggetto. Sono di competenza del pretore i provvedimenti di apposizione dei sigilli, di rimozione degli stessi, l’ordinanza di vendita delle cose rinvenute nelle suddette operazioni e riconosciute come deteriorabili, nonché la decisione delle opposizioni alla rimozione dei sigilli. Nel procedimento di opposizione alla rimozione dei sigilli si inserisce la risoluzione delle contrastanti pretese sulle cose oggetto della procedura, ma di esse il pretore può compiere solo una sommaria delibazione ai fini dell’apposizione. L’ordinanza non impugnabile che chiude tale procedimento, costituisce il provvedimento ultimo e definitivo, ma le parti possono fare valere le loro pretese sostanziali sulle cose per le quali siano stati apposti e rimossi i sigilli, dinanzi al giudice competente secondo le regole ordinarie.
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