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Articolo 719 Codice di procedura civile — Termine per l’impugnazione

Articolo 719 Codice di procedura civile — Termine per l’impugnazione

Il termine per l’impugnazione [ 325 ss. ] decorre per tutte le persone indicate nell’articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio [ 285, 286, 326 ].

Se è stato nominato un tutore o curatore provvisorio[ 717 ], l’atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 11305/1994

L’impugnazione della sentenza che ha pronunciato l’interdizione o l’inabilitazione, in mancanza di diverse indicazioni legislative, deve essere proposta, non già con ricorso, bensì, secondo il principio generale stabilito dall’art. 342 c.p.c., con citazione da notificare alle persone indicate dall’art. 719 c.p.c. nel termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza del tribunale.

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Cass. civ. n. 5884/1982

Nel procedimento di interdizione, la morte dell’interdicendo, nelle more del giudizio di cassazione, determina non soltanto la cessazione della materia del contendere, ma anche l’estinzione dell’intero procedimento, con il conseguente venir meno delle sentenze di primo e di secondo grado. All’uopo è ammissibile ai sensi dell’art. 392 c.p.c. il deposito del certificato anagrafico attestante qual decesso.

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Cass. civ. n. 789/1976

Nel procedimento di interdizione od inabilitazione, la mancata notificazione del ricorso per cassazione al tutore od al curatore provvisorio dell’interdicendo o dell’inabilitando non è causa d’inammissibilità del ricorso medesimo. In detti procedimenti, infatti, l’interdicendo o l’inabilitando possono stare personalmente in giudizio e conservano il libero esercizio dei loro diritti processuali, anche quando sia stato nominato il tutore od il curatore provvisorio (art. 716 c.p.c.), i quali ultimi, quindi, non hanno la veste di parti necessarie del processo; ne consegue che la notificazione al tutore o curatore provvisorio dell’atto di impugnazione, prevista dall’art. 719 secondo comma c.p.c., non si pone in relazione ad un’ipotesi di litisconsorzio necessario, ma ha la funzione di una mera denuntiatio litis, la cui mancanza non incide sull’ammissibilità dell’impugnazione stessa e sulla validità del procedimento.

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