17 Mar Articolo 286 Codice di procedura civile — Notificazione nel caso d’interruzione
Se dopo la chiusura della discussione si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 299, la notificazione della sentenza si può fare, anche a norma dell’articolo 303, secondo comma, a coloro ai quali spetta stare in giudizio.
Se si è avverato uno dei casi previsti nell’articolo 301, la notificazione si fa alla parte personalmente.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 15123/2007
Le due previsioni dell’ art. 286 e 328, secondo comma, c.p.c., per un’evidente esigenza di parità di trattamento fra chi vuole provocare il decorso del termine breve di impugnazione attraverso la notificazione della sentenza e chi deve esercitare l’impugnazione, implicano che la regola della possibilità della notificazione agli eredi collettivamente ed impersonalmente debba valere anche per chi esercita il diritto di impugnazione. Ne consegue che, in caso di morte della parte dopo la chiusura dell’istruzione e, quindi, anche quando la parte muoia dopo la pubblicazione della sentenza, l’impugnazione, anche in assenza di notificazione della sentenza, può essere notificata oltre che personalmente agli eredi, anche agli eredi collettivamente ed impersonalmente nell’ultimo domicilio del defunto, restando escluso che tale possibilità sia incompatibile con il fatto che un’espressa previsione per il caso di morte della parte sia dettata dal secondo comma dell’art. 330 c.p.c., poiché questa norma ha solo la funzione di porre una disciplina particolare per il solo caso in cui la sentenza sia notificata e la morte avvenga dopo di essa. Tale particolarità concerne il profilo del luogo di notificazione che si identifica nei luoghi risultanti dal primo comma della norma ed appare giustificata dalla circostanza che l’impugnazione in tal caso viene esercitata in relazione ad un’attività, quella di notificazione della sentenza, eseguita da poco tempo dalla parte defunta, onde, se essa all’atto della stessa aveva dichiarato la residenza od eletto domicilio oppure, non avendolo fatto, era difesa da procuratore presso il quale era domiciliata, appare giustificato che la notificazione collettiva ed impersonale possa farsi in quei luoghi, piuttosto che nell’ultimo domicilio del defunto stesso.
Cass. civ. n. 2746/2001
La notifica della sentenza personalmente alla controparte già costituita a mezzo di procuratore costituisce l’unica forma possibile di notificazione in caso di decesso del procuratore stesso ed è, pertanto, idonea, anche se effettuata in forma esecutiva, a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.
Cass. civ. n. 8173/1999
Quando la procura ad litem e un’elezione di domicilio riferita alla parte ed al difensore sono contestuali ed il complessivo tenore dell’atto è tale da svincolare il conferimento della procura dall’elezione di domicilio della parte, si è in presenza di atti ontologicamente differenti, sicché è possibile che l’eventuale nullità della procura non si comunichi all’elezione di domicilio ed è concepibile il permanere in vita dell’elezione di domicilio nonostante la cessazione del rapporto di rappresentanza processuale. Allorquando, invece, i due atti, per il loro tenore, si rivelino funzionalmente connessi e posti in rapporti di reciproca interdipendenza, le vicende attinenti alla validità ed efficacia del conferimento della procura si ripercuotono anche sull’elezione di domicilio. Ne discende che in ipotesi in cui a margine di un atto processuale introduttivo di giudizio sia stata conferita la procura ad un difensore e si sia eletto espressamente domicilio unitamente ad esso presso altro avvocato, la morte del suddetto difensore, atteso lo stretto collegamento fra il conferimento della procura e tale congiunta elezione di domicilio, determina anche la cessazione dell’elezione di domicilio della parte e, pertanto, qualora la morte del difensore sia avvenuta dopo la chiusura della discussione, la successiva notificazione della sentenza, da farsi personalmente alla parte (come prescritto dal secondo comma dell’art. 286 c.p.c.), ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, non può essere effettuata presso quel domicilio.
Cass. civ. n. 4951/1999
La disposizione dell’art. 286 c.p.c., nel consentire la notificazione agli eredi impersonalmente e collettivamente, in caso di interruzione del processo, ha carattere eccezionale e non è consentita al di fuori dai casi espressamente previsti. Ne consegue che la notificazione della sentenza eseguita impersonalmente agli eredi, in relazione all’evento interruttivo verificatosi nel corso del giudizio di primo grado (e non dopo la chiusura della discussione), è inesistente e, come tale, inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare.
Cass. civ. n. 3759/1996
Nel caso in cui si verifichi la morte (o la perdita della capacità di una parte) dopo la chiusura della discussione, ma prima della notificazione della sentenza, l’altra parte può provvedere alla notificazione, alternativamente, al procuratore della parte defunta (o divenuta incapace), ovvero agli eredi della parte defunta (o al rappresentante della parte divenuta incapace), atteso che la possibilità, prevista dal primo comma dell’art. 286 c.p.c., di effettuare la notificazione della sentenza a coloro ai quali spetta di stare in giudizio, non esclude la facoltà di effettuare la notifica ai sensi dell’art. 285 c.p.c., che disciplina in via generale la notificazione della sentenza. Né tale soluzione comporta la sussistenza di profili di incostituzionalità, atteso che il diritto degli eredi della parte deceduta nel lasso di tempo intercorrente fra la chiusura della discussione e la pubblicazione della sentenza è pienamente tutelato dal fatto che la notificazione della sentenza stessa possa avvenire nelle mani del procuratore costituito per conto del de cuius nella precorsa fase processuale, trattandosi di destinatario il quale, non solo per la sua competenza tecnica, ma anche, e precipuamente, per la conoscenza della specifica vicenda processuale, è in condizione di meglio valutare quali siano i comportamenti più producenti da tenere e di offrire agli interessati tempestiva e qualificata informazione ed assistenza al riguardo.
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