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Articolo 717 Codice di procedura civile — Nomina del tutore e del curatore provvisorio

Articolo 717 Codice di procedura civile — Nomina del tutore e del curatore provvisorio

Il tutore o il curatore provvisorio di cui all’articolo precedente è nominato, anche d’ufficio, con decreto del giudice istruttore.

Finché non sia pronunciata la sentenza sulla domanda d’interdizione o d’inabilitazione, lo stesso giudice istruttore, può revocare la nomina, anche d’ufficio.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 1719/1962

Il tutore provvisorio nominato all’interdicendo nelle more del giudizio di interdizione, rimane in carica — senza che occorra alcuna conferma — anche dopo la definizione del giudizio, sino a quando il giudice tutelare non abbia provveduto alla nomina definitiva del tutore.

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