17 Mar Articolo 709 bis Codice di procedura civile — Udienza di comparizione e trattazione davanti al giudice istruttore
All’udienza davanti al giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui agli articoli 180 e 183, commi primo, secondo, e dal quarto al decimo . Si applica altresi l’articolo 184. Nel caso in cui il processo debba continuare per la richiesta di addebito, per l’affidamento dei figli o per le questioni economiche, il tribunale emette sentenza non definitiva relativa alla separazione. Avverso tale sentenza è ammesso soltanto appello immediato che è deciso in camera di consiglio.
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”16″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 10718/2013
In tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un “minus” ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge. Ne consegue che la relativa istanza – ancorché formulata per la prima volta in appello in conseguenza della dichiarazione di addebito – è ammissibile, non essendo qualificabile come nuova ai sensi dell’art. 345 c.p.c., attesa anche la natura degli interessi ad essa sottostanti.
Cass. civ. n. 10484/2012
La disposizione di cui all’art. 709 bis c.p.c., come definitivamente modificata dall’art. 1, comma 4, della legge 25 dicembre 2005, n. 263, sancisce in maniera esplicita, in materia di pronuncia immediata sullo “status”, la già ritenuta equiparazione fra il procedimento di separazione tra i coniugi e quello di divorzio, volendo evitare condotte processuali dilatorie, tali da incidere negativamente sul diritto di una delle parti ad ottenere una pronuncia sollecita in ordine al proprio “status”.
Cass. civ. n. 7599/2011
In tema di separazione personale dei coniugi, il convenuto che intenda richiedere l’assegno di mantenimento ha l’onere di formulare la relativa domanda nella memoria di costituzione, con la conseguenza che essa è tardiva, ove proposta – come nella specie – per la prima volta nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c..
Cass. civ. n. 2155/2010
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la proposizione della domanda di annullamento di un accordo transattivo intervenuto tra i coniugi per lo scioglimento della comunione dei beni non consente la trattazione congiunta di entrambe le cause con il rito ordinario, ammessa dall’art. 40, terzo comma, c.p.c. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti. Peraltro, nel caso in cui il tribunale non abbia dichiarato l’inammissibilità della domanda di annullamento, decidendola nel merito con il rito speciale previsto per la causa di separazione, la sentenza contiene una statuizione (quanto meno implicita) sulla connessione comunque idonea a determinare, in sede d’impugnazione, l’applicabilità dell’art. 40, terzo comma, cit., trovando applicazione il principio dell’apparenza, in virtù del quale il mezzo d’impugnazione va individuato in base alla qualificazione della domanda compiuta dal giudice “a quo”, con la conseguenza che l’appello cumulativo avverso le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado è validamente proposto nelle forme del rito ordinario, anziché in quelle del rito camerale previsto per il giudizio di separazione.
Cass. civ. n. 23051/2007
In tema di separazione tra i coniugi, l’atto di costituzione davanti al giudice istruttore segna il momento in cui si verificano le preclusioni e le decadenze previste a carico del convenuto dagli artt. 166 e 167 c.p.c.; ne consegue la legittimità della valutazione complessiva degli atti acquisiti al procedimento fino a quel momento, al fine di interpretare e qualificare la domanda. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto tempestiva la richiesta di un coniuge volta ad ottenere un contributo al proprio mantenimento, pur non formulata espressamente nella memoria di costituzione in fase presidenziale, ma comunque desumibile dal contenuto sostanziale della pretesa e dalle precisazioni formulate in corso di giudizio fino al limite indicato).
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