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Articolo 709 Codice di procedura civile — Notificazione della fissazione dell’udienza

Articolo 709 Codice di procedura civile — Notificazione della fissazione dell’udienza

L’ordinanza con la quale il presidente fissa l’udienza di comparizione davanti al giudice istruttore e’ notificata a cura dell’attore al convenuto non comparso, nel termine perentorio stabilito nell’ordinanza stessa, ed e’ comunicata al pubblico ministero.

Tra la data dell’ordinanza, ovvero tra la data entro cui la stessa deve essere notificata al convenuto non comparso, e quella dell’udienza di comparizione e trattazione devono intercorrere i termini di cui all’articolo 163-bis ridotti a metà.

Con l’ordinanza il presidente assegna altresi’ termine al ricorrente per il deposito in cancelleria di memoria integrativa, che deve avere il contenuto di cui all’articolo 163, terzo comma, numeri 2), 3), 4), 5) e 6), e termine al convenuto per la costituzione in giudizio ai sensi degli articoli 166 e 167, primo e secondo comma, nonche’ per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio. L’ordinanza deve contenere l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all’articolo 167 e che oltre il termine stesso non potranno piu’ essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d’ufficio.

I provvedimenti temporanei ed urgenti assunti dal presidente con l’ordinanza di cui al terzo comma dell’articolo 708 possono essere revocati o modificati dal giudice istruttore.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 21293/2007

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, non è configurabile un generale potere-dovere del giudice di disporre d’ufficio mezzi istruttori, essendo al giudice consentito di derogare alle regole generali sull’onere della prova solo nei casi in cui tale deroga sia giustificata da finalità di ordine pubblicistico, che ricorrono nell’ipotesi di provvedimenti relativi all’affidamento dei figli ed al contributo al loro mantenimento ai sensi dell’art. 155, settimo comma, c.c., ma non anche nell’ipotesi in cui si intenda dare dimostrazione della esistenza di comportamenti di uno dei coniugi contrari ai doveri derivanti dal matrimonio.

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Cass. civ. n. 14974/2007

Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è ritualmente proposta con la comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, senza che rilevi la circostanza che in un ricorso, poi abbandonato, con il quale la stessa parte aveva precedentemente chiesto la separazione personale dal coniuge, non fosse stata proposta domanda di addebito; la decadenza maturata in tale diverso giudizio ha difatti valenza unicamente processuale (in relazione alle preclusioni nascenti dalla disciplina dettata dall’art. 183 c.p.c.), e non anche sostanziale, sicchè non impedisce la proposizione della domanda di addebito in un diverso processo.

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Cass. civ. n. 10914/2002

All’esito delle modifiche apportate all’art. 4 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dall’art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (applicabili anche in tema di separazione giudiziale dei coniugi, in virtù e nei limiti della disposizione di cui all’art. 23), così nei giudizi introdotti prima dell’entrata in vigore delle modifiche apportate alla disciplina del processo civile di cognizione dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 e successive modificazioni, come nei giudizi introdotti successivamente ad esse, alla natura fin dall’origine contenziosa dei procedimenti di separazione giudiziale dei coniugi o di scioglimento del matrimonio, non si accompagna la caratterizzabilità della stessa udienza presidenziale di comparizione dei coniuigi, in termini corrispondenti (nel caso il fallimento del tentativo di conciliazione) a quelli dell’udienza prevista dall’art. 180 c.p.c.; ciò in quanto, anche in un tal caso, la fase presidenziale si rivela successivamente indirizzata soltanto all’adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ed alla nomina del giudice istruttore, con relativa fissazione dell’udienza di comparizione innanzi a lui. Da ciò consegue, fra l’altro, che, a tutti i fini che concernono i termini per la costituzione del coniuge convenuto e quelli di decadenza dello stesso per la formulazione delle domande riconvenzionali, quale udienza di prima comparizione rilevante ai sensi dell’art. 180 c.p.c. e degli artt. 166 e 167 c.p.c., debba intendersi esclusivamente quella innanzi al G.I. nominato all’esito della fase presidenziale.

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