14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14974 del 2 luglio 2007
Testo massima n. 1
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la domanda di addebito è ritualmente proposta con la comparsa di risposta nel giudizio di primo grado, senza che rilevi la circostanza che in un ricorso, poi abbandonato, con il quale la stessa parte aveva precedentemente chiesto la separazione personale dal coniuge, non fosse stata proposta domanda di addebito; la decadenza maturata in tale diverso giudizio ha difatti valenza unicamente processuale [ in relazione alle preclusioni nascenti dalla disciplina dettata dall’art. 183 c.p.c. ], e non anche sostanziale, sicchè non impedisce la proposizione della domanda di addebito in un diverso processo.
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