14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 7599 del 4 aprile 2011
Posted at 17:09h
in Massimario
Testo massima n. 1
In tema di separazione personale dei coniugi, il convenuto che intenda richiedere l’assegno di mantenimento ha l’onere di formulare la relativa domanda nella memoria di costituzione, con la conseguenza che essa è tardiva, ove proposta – come nella specie – per la prima volta nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c..
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]