Cass. civ. n. 7599 del 4 aprile 2011
Testo massima n. 1
In tema di separazione personale dei coniugi, il convenuto che intenda richiedere l'assegno di mantenimento ha l'onere di formulare la relativa domanda nella memoria di costituzione, con la conseguenza che essa è tardiva, ove proposta - come nella specie - per la prima volta nella memoria di cui all'art. 183 c.p.c..