Cass. civ. n. 19002 del 10 settembre 2014
Testo massima n. 1
Ai sensi dell'art. 23 della legge 6 marzo 1987, n. 74, l'appello avverso le sentenze di separazione deve essere trattato con il rito camerale, il quale si applica all'intero procedimento, dall'atto introduttivo - ricorso, anziché citazione - alla decisione in camera di consiglio.