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Articolo 97 Codice di procedura civile — Responsabilità di più soccombenti

Articolo 97 Codice di procedura civile — Responsabilità di più soccombenti

Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 12025/2017

Il soggetto che interviene in un giudizio tra altre parti, facendo propria la posizione di uno dei contendenti ed assumendo posizione attiva di contrasto verso l’altro, resta soggetto al principio della soccombenza, ai fini della regolamentazione delle spese, prescindendo da ogni questione sulla legittimazione o sull’interesse ad intervenire, che, peraltro, se ritenuto dal giudice del merito, con accertamento insindacabile in sede di legittimità, comune ad altre parti, può determinarne la condanna alle spese in solido, anziché, secondo la regola di cui all’art. 97, comma 1, c.p.c., in proporzione all’interesse di ciascuna.

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Cass. civ. n. 17281/2011

La condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità. (Principio enunciato in riferimento a due cause autonome riunite per connessione).

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Cass. civ. n. 663/1999

La pronuncia di un’unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell’art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva non essendo espressamente prevista non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi.

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Cass. civ. n. 6850/1993

Nel giudizio con pluralità di parti, e soprattutto quando si tratta di più cause autonome, ancorché connesse e riunite in un solo processo, occorre, ai fini delle spese, considerare distintamente la reciprocità delle loro posizioni processuali e sostanziali con la conseguenza che a carico della parte che è soccombente (o maggiormente soccombente) nei confronti di una sola delle altre, non possono essere poste anche le spese relative alle parti che, ancorché assistite dal medesimo difensore e da questo congiuntamente difese, stiano in giudizio per una distinta ed autonoma causa riunita, nella quale risultino totalmente soccombenti.

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Cass. civ. n. 4155/1989

La condanna in solido, di più parti soccombenti, al pagamento delle spese processuali non postula una responsabilità solidale in ordine all’obbligazione dedotta in giudizio, ma una comunanza di interessi tra le parti che può sussistere indipendentemente dalla prima e l’apprezzamento della cui sussistenza comporta una valutazione di merito non censurabile in sede di legittimità.

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Cass. civ. n. 1536/1987

Al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese del giudizio, ai sensi dell’art. 97 c.p.c., il requisito dell’«interesse comune» non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni dibattute in causa, ovvero da identità di interesse personale, con riguardo al provvedimento richiesto al giudice.

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