Cass. civ. n. 1536 del 12 febbraio 1987

Sezione Unite

Testo massima n. 1


Al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., il requisito dell'«interesse comune» non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera convergenza di atteggiamenti difensivi, rispetto alle questioni dibattute in causa, ovvero da identità di interesse personale, con riguardo al provvedimento richiesto al giudice.

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