14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 17281 del 12 agosto 2011
Testo massima n. 1
La condanna solidale al pagamento delle spese processuali nei confronti di più parti soccombenti può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui vi sia una comunanza di interessi la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile in sede di legittimità. [ Principio enunciato in riferimento a due cause autonome riunite per connessione ].
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