Cass. civ. n. 6850 del 21 giugno 1993

Testo massima n. 1


Nel giudizio con pluralità di parti, e soprattutto quando si tratta di più cause autonome, ancorché connesse e riunite in un solo processo, occorre, ai fini delle spese, considerare distintamente la reciprocità delle loro posizioni processuali e sostanziali con la conseguenza che a carico della parte che è soccombente (o maggiormente soccombente) nei confronti di una sola delle altre, non possono essere poste anche le spese relative alle parti che, ancorché assistite dal medesimo difensore e da questo congiuntamente difese, stiano in giudizio per una distinta ed autonoma causa riunita, nella quale risultino totalmente soccombenti.

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