Art. 94 – Codice della strada – Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell’intestatario
1. In caso di trasferimento della proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede al rilascio di una nuova carta di circolazione nella quale sono annotati gli intervenuti mutamenti della proprietà e dello stato giuridico del veicolo. Il competente ufficio del P.R.A. provvede alla relativa trascrizione ovvero, in caso di accertate irregolarità, procede alla ricusazione della formalità entro tre giorni dal ricevimento delle informazioni e delle documentazioni trasmesse, in via telematica, dall'ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale.
2. In caso di trasferimento della residenza dell'intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale procede all'aggiornamento dell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226.
3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 727 a € 3.629.
4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dal comma 1, l'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 363 a € 1.813.
4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.
4-ter. Nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero per i quali è richiesta la registrazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 93 bis, secondo la medesima disciplina prevista per l'iscrizione dei veicoli ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. Tale elenco costituisce una base di dati disponibile per tutte le finalità previste dall'articolo 51, comma 2-bis, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. L'elenco è pubblico.
5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.
8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14366/2018
In tema di sanzioni amministrative, l’illegittimità della confisca del veicolo comporta l’annullamento soltanto di tale misura accessoria e non dell’intera ordinanza ingiunzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di secondo grado che, ritenuta l’assenza dei presupposti per confiscare il veicolo, aveva annullato anche la sanzione principale inflitta perché lo stesso circolava senza i documenti prescritti dall’art. 93, comma 7, cod. strada).Cass. civ. n. 14906/2002
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 6 R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436 (in base al quale i contratti di compravendita degli autoveicoli, se non registrati, non hanno efficacia di fronte ai terzi, non indicando tuttavia quale sia il soggetto obbligato a provvedervi), 13 R.D. 29 luglio 1927, n. 1814 (secondo cui, in caso di contratto verbale di compravendita di autoveicoli, ai fini dell’annotazione nel P.R.A. è sufficiente una dichiarazione con sottoscrizione autenticata del venditore), 59 D.P.R. 15 giugno 1959, n. 343 (sanzionante l’omessa comunicazione al P.R.A., da parte degli «interessati», dell’avvenuto trasferimento della proprietà di autoveicoli), 94 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (che in relazione all’adempimento in questione fa riferimento alla «parte interessata»), nonché della legge 9 luglio 1990, n. 187 (la quale dispone che le formalità di iscrizione al P.R.A. debbono essere richieste dalle «parti interessate»), non è ravvisabile a carico della parte acquirente — diversamente da quanto espressamente ora disposto dall’art. 94 del citato d.lgs. n. 285 del 1992 (recante il nuovo - Codice della strada), come modificato dall’art. 17, comma diciottesimo, legge 27 dicembre 1997, n. 449 — l’obbligo di provvedere alla trascrizione nel P.R.A. dell’atto di compravendita, la cui violazione possa fondare una pretesa risarcitoria da parte del venditore.Cass. pen. n. 6742/1996
Il ritiro della carta di circolazione effettuato ai sensi dell’art. 94 del codice stradale da chi ha accertato la violazione a seguito di circolazione del veicolo in mancanza di tempestivo aggiornamento del predetto documento in ordine ai passaggi di proprietà, ha natura di sanzione amministrativa accessoria sicché, ove il veicolo venga ulteriormente utilizzato durante il periodo in cui il documento è ritirato, si configura a carico dell’agente il reato contravvenzionale di cui all’art. 216 del medesimo codice, introdotto nell’ordinamento proprio al fine di assicurare l’ottemperanza agli specifici divieti che con le sanzioni accessorie vengono imposti.Cass. pen. n. 5776/1996
Qualora la carta di circolazione di un veicolo venga ritirata a un soggetto diverso dal proprietario, all’insaputa di quest’ultimo, per accertamento delle violazioni previste nel comma quarto dell’art. 94 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il menzionato proprietario del mezzo, se circola durante il periodo di ritiro del documento, risponde del reato di cui all’art. 216, comma sesto, d.lgs., anche se non gli sono state ancora contestate le violazioni che originarono il ritiro detto.Cass. pen. n. 3479/1996
Se anche la sanzione per colui che circola abusivamente con un veicolo durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata è prevista nell’art. 216 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante la rubrica «sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida», presupposto dell’applicazione della pena disciplinata nel comma sesto del d.lgs. è il ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente che, quanto alla carta di circolazione, discende non soltanto dalla irrogazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro ma anche, come prescrive l’art. 94, comma quinto, d.lgs. citato, dal mancato aggiornamento della intestazione (trasferimento di proprietà) o dell’indirizzo (trasferimento di residenza).Cass. civ. n. 9804/1994
Con riferimento alla tassa prevista, per effetto della immatricolazione dell’autoveicolo, dai commi da trentunesimo a sessantesimo dell’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 (conv. con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983 n. 53), mentre il soggetto passivo della obbligazione tributaria è colui che possiede a titolo di proprietà un autoveicolo idoneo alla circolazione perché immatricolato e non cancellato, responsabile di imposta è, invece, colui che risulta proprietario dal pubblico registro automobilistico. Ne deriva, per un verso, che, nel caso di vendita del veicolo non seguita dalla immediata comunicazione al P.R.A. (così come prescritto dall’art. 59 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 e 94 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), il compratore, soggetto passivo della obbligazione tributaria, ha l’obbligo di fornire al venditore (responsabile di imposta) i mezzi necessari per il pagamento e, per altro verso, che il venditore, se, essendone richiesto, provveda al pagamento con mezzi propri, versa, nei confronti del compratore, nella situazione di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse a soddisfarlo e che, con il pagamento, si è pertanto surrogato al creditore per ottenere la restituzione, dal debitore, di quanto pagato.