Cass. pen. n. 5776 del 7 giugno 1996
Testo massima n. 1
Qualora la carta di circolazione di un veicolo venga ritirata a un soggetto diverso dal proprietario, all’insaputa di quest’ultimo, per accertamento delle violazioni previste nel comma quarto dell’art. 94 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, il menzionato proprietario del mezzo, se circola durante il periodo di ritiro del documento, risponde del reato di cui all’art. 216, comma sesto, d.lgs., anche se non gli sono state ancora contestate le violazioni che originarono il ritiro detto.
Normativa correlata
- Art. 94 Codice della Strada - Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e per il trasferimento di residenza dell'intestatario
- Art. 216 Codice della Strada - Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa, della patente di guida o della carta di qualificazione del conducente