Cass. pen. n. 3479 del 5 aprile 1996

Testo massima n. 1


Se anche la sanzione per colui che circola abusivamente con un veicolo durante il periodo in cui la carta di circolazione è ritirata è prevista nell’art. 216 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante la rubrica «sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida», presupposto dell’applicazione della pena disciplinata nel comma sesto del d.lgs. è il ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente che, quanto alla carta di circolazione, discende non soltanto dalla irrogazione della sanzione amministrativa accessoria del ritiro ma anche, come prescrive l’art. 94, comma quinto, d.lgs. citato, dal mancato aggiornamento della intestazione (trasferimento di proprietà) o dell’indirizzo (trasferimento di residenza).

Normativa correlata