Art. 93 – Codice della strada – Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi

1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono essere muniti di una carta di circolazione e immatricolati presso il Dipartimento per i trasporti terrestri.

1-bis. [Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.]

1-ter. [Nell'ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un'impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.]

1-quarter. [Nell'ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.]

1-quinquies. [Le disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non si applicano:
a) ai residenti nel Comune di Campione d'Italia;
b) al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, di cui all'articolo 1, comma 9, lettere a) e b), della legge 27 ottobre 1988, n. 470;
c) ai lavoratori frontalieri, o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo, i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all'estero;
d) al personale delle Forze armate e di polizia in servizio all'estero presso organismi internazionali o basi militari;
e) al personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all'estero.]

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrano, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

3. La carta di circolazione non può essere rilasciata se non sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, ove richiesti dalle disposizioni di legge.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, stabilisce le procedure e la documentazione occorrente per l'immatricolazione, il contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie per consentirne il traino. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, per i casi previsti dal comma 5, dà immediata comunicazione delle nuove immatricolazioni al Pubblico Registro Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 187. L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è effettuata su presentazione di un titolo di proprietà e di un certificato attestante le caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti o delle associazioni abilitati indicati dall'articolo 60. In caso di nuova immatricolazione di veicoli che sono già stati precedentemente iscritti al Pubblico registro automobilistico e cancellati d'ufficio o su richiesta di un precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe e il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo. Tale facoltà è concessa anche retroattivamente per i veicoli che sono stati negli anni reimmatricolati o ritargati, purché in regola con il pagamento degli oneri dovuti. Il rilascio della targa e del libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, nonché il rilascio di una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I proventi derivanti dal contributo di cui al periodo precedente concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., nella carta di circolazione sono annotati i dati attestanti la proprietà e lo stato giuridico del veicolo.

6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1, è rilasciata una speciale carta di circolazione, che deve essere accompagnata dall'autorizzazione, quando prevista dall'articolo stesso. Analogo speciale documento è rilasciato alle macchine agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 104, comma 8.

7. Chiunque circola con un veicolo per il quale non sia stata rilasciata la carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 430 a € 1.731. Alla medesima sanzione è sottoposto separatamente il proprietario del veicolo o l'usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto o l'acquirente con patto di riservato dominio. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

7-bis. [Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 711 a euro 2.842. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non sia immatricolato in Italia o non sia richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.]

7-ter. [Per la violazione delle disposizioni di cui al comma 1-ter, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 998. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma 1-ter entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili, ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stato esibito il documento di cui al comma 1-ter o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.]

8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87 a € 344.

9. [Chiunque non provveda a richiedere, nei termini stabiliti, il rilascio del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 a euro 680. La carta di circolazione è ritirata da chi accerta la violazione; è inviata all'ufficio del P.R.A. ed è restituita dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.]

10. Le norme suddette non si applicano ai veicoli delle Forze armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti e corpi equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si applicano le disposizioni dell'art. 138.

11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei servizi di polizia stradale indicati nell'art. 11 vanno immatricolati dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, su richiesta del corpo, ufficio o comando che utilizza tali veicoli per i servizi di polizia stradale. A siffatto corpo, ufficio o comando viene rilasciata, dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri che ha immatricolato il veicolo, la carta di circolazione; questa deve contenere, oltre i dati di cui al comma 4, l'indicazione che il veicolo è destinato esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche di tali veicoli.

12. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, istitutivo dello sportello telematico dell'automobilista, gli adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dagli articoli 94 e 103, comma 1, sono gestiti in via telematica dagli uffici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale, quale centro unico di servizio, attraverso il sistema informativo del Dipartimento stesso.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 8097/2011

In tema di prescrizione delle violazioni amministrative, l’illecito previsto all’art. 93, comma 5, del - Codice della strada concernente la mancata richiesta del certificato di proprietà al pubblico registro automobilistico entro un termine prestabilito, si configura come illecito omissivo istantaneo, in quanto il termine di adempimento dell’obbligo (entro sessanta giorni dall’effettivo rilascio della carta di circolazione) è finale e perentorio, con la conseguenza che, una volta decorso, la situazione antigiuridica prevista dalla norma si è irrimediabilmente verificata e la prescrizione inizia a decorrere dalla scadenza del termine fissato.

Non viola il principio della libera circolazione delle merci tra gli Stati membri dell’Unione Europea l’obbligo, previsto dall’art. 93, comma 5, del - Codice della strada, di richiedere, per gli autoveicoli ai quali sia stata già rilasciata la carta di circolazione, l’iscrizione al pubblico registro automobilistico e il certificato di proprietà, in quanto tale obbligo è prescritto per tutte le autovetture immatricolate in Italia che siano destinate alla circolazione e non alla semplice detenzione, senza differenze di regime per quelle avviate alla circolazione interna o all’esportazione; neppure viola il predetto principio l’obbligo di comunicare al P.R.A. la definitiva esportazione all’estero del veicolo con restituzione del certificato di proprietà e della carta di circolazione e delle targhe, in quanto tale prescrizione, contenuta nell’art. 103, comma 1, dello stesso codice mira soltanto a far constare la cessazione dell’originaria immatricolazione e non ad alterare il flusso delle esportazioni.

Per effetto stesso del rilascio della carta di circolazione — e cioè dell’autorizzazione amministrativa a circolare su strada che segue l’immatricolazione del veicolo, costituente il momento della nascita giuridica di quest’ultimo — sorge, in relazione ai veicoli soggetti ad iscrizione al P.R.A. ed in capo a chi ha avviato l’iter della immatricolazione, l’obbligo — previsto dal comma 5 dell’art. 93 del - Codice della strada e la cui violazione è sanzionata dal successivo comma 9 — di richiedere il rilascio del certificato di proprietà, giacché non è consentita una immatricolazione a fini meramente statistici, che prescinda dalla registrazione del veicolo nell’apposito archivio destinato a consentire la possibilità di individuare in ogni momento il titolare del diritto di proprietà sul veicolo medesimo. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso incidentale in forza del quale era censurata la pronuncia del giudice di merito che aveva ritenuto che la violazione riguardante l’omessa richiesta del certificato di proprietà ricorresse comunque in caso di alienazione dei veicoli prima della successiva immatricolazione da parte della società venditrice o subito dopo il rilascio della carta di circolazione e delle targhe, anche se nel termine di sessanta giorni previsto dalla legge per la richiesta del certificato di proprietà).

L’obbligo di comunicazione, nel termine di legge, presso l’ufficio del pubblico registro automobilistico (P.R.A.), della definitiva esportazione all’estero del veicolo da parte dell’intestatario o, comunque, da parte di chi ne abbia la disponibilità anche senza risultarne intestatario, previsto dall’art. 103, comma 1, del - Codice della strada (la cui violazione è sanzionata dal successivo comma 5), sussiste anche nel caso in cui l’interessato non abbia provveduto in precedenza a richiedere al P.R.A. il rilascio del certificato di proprietà dell’autoveicolo, incorrendo, così nella violazione disciplinata dall’art. 93 commi 5 e 9, del - Codice della strada. Infatti, la finalità dell’obbligo previsto dal citato art. 103 è quella di consentire la radiazione del veicolo mediante la restituzione non solo del certificato di proprietà, ma anche della carta di circolazione e delle targhe, rilasciate a seguito del l’immatricolazione del veicolo presso il dipartimento dei trasporti terrestri. (Nella fattispecie, riguardante illeciti amministrativi contestati a società intermediaria per l’esportazione di autoveicoli, il giudice del merito aveva erroneamente ritenuto che l’obbligo di comunicazione dell’esportazione potesse sorgere solo se il veicolo immatricolato fosse stato iscritto al P.R.A.).

Cass. civ. n. 13990/2010

In tema di sanzioni amministrative accessorie, la confisca obbligatoria — come prevista dall’art. 21, comma terzo, della legge n. 689 del 1981, nel testo risultante a seguito della declaratoria di parziale incostituzionalità per effetto della sentenza n. 371 del 1994 della Corte costituzionale — consegue nella sola ipotesi, contemplata dall’art. 93, comma settimo, cod. strada, in cui il veicolo non sia stato immatricolato, alla quale, pertanto, non può essere assimilata la situazione in cui il veicolo, già immatricolato, si venga a trovare nella condizione di «provvisoria» radiazione dalla circolazione ma con possibilità di reimmatricolazione, che sia poi effettivamente avvenuta. (Nella specie, alla stregua dell’enunciato principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato la confisca di un veicolo colto in circolazione con targa estera, già immatricolato in altro Paese e temporaneamente radiato dalla circolazione, ma, poi, successivamente reimmatricolato in Italia anteriormente alla scadenza di validità dell’originaria immatricolazione).

Cass. civ. n. 25677/2009

La circolazione in Italia di veicoli immatricolati in Stati esteri non ricade sotto la previsione dell'art. 93, comma 7, del - Codice della strada, che si riferisce alla circolazione dei veicoli per i quali non sia mai stata rilasciata la carta di circolazione, ma è invece esplicitamente regolata dall’art. 132, comma 1, dello stesso codice, il quale stabilisce che gli autoveicoli immatricolati in uno Stato estero siano ammessi a circolare in Italia, una volta adempiute le formalità doganali, per la durata massima di un anno, in base alla certificazione dello Stato d’origine; né può assumere rilievo, al riguardo, il fatto che tale veicolo sia stato cancellato dal Pubblico registro del Paese di provenienza, poiché tale cancellazione presuppone, comunque, che l'immatricolazione sia avvenuta, con conseguente esclusione della fattispecie di cui al citato art. 93, comma 7.

Cass. civ. n. 12026/2000

La circolazione di un veicolo diretto al confine per l’esportazione, il quale sia privo della carta di circolazione e per il quale non sia stato rilasciato il foglio di via all’uopo previsto dall'art. 99, comma primo, del d.lgs. 285/1992, integra necessariamente l’infrazione prevista dall’art. 93, comma settimo (circolazione di veicolo sprovvisto della carta di circolazione) che comporta la confisca del mezzo, e non già la meno grave infrazione prevista dall'art. 99, comma secondo, la quale attiene invece alla diversa ipotesi di circolazione di veicolo per il quale il foglio di via sia stato rilasciato ma non sia materialmente in possesso del conducente.

Cass. civ. n. 9493/2000

La confisca amministrativa del veicolo, prevista dall’art. 3, comma settimo, del c.d.s. per l’ipotesi di circolazione di esso prima del rilascio della relativa carta di circolazione, è dal legislatore collegata ad una violazione che, tutte le volte in cui l’immatricolazione non sia ancora intervenuta, costituisce indizio di possibile pericolosità del mezzo, sul quale non sono ancora stati svolti i controlli necessari a garantirne la sicurezza. Quand’anche lo scopo della sanzione accessoria fosse solo quello di accrescere la forza dissuasiva dalla violazione del precetto, è manifestamente evidente che non per questo potrebbe ritenersi irragionevole, in relazione al parametro costituzionale di cui all’art. 3 Cost., che una sanzione accessoria tanto rigorosa colpisca anche il proprietario del veicolo circolante non ancora immatricolato ma in possesso dei requisiti per ottenere l’immatricolazione, stante il carattere primario dell’interesse all’incolumità che viene in considerazione, il pericolo della cui lesione è certamente più elevato in caso di circolazione di veicolo non ancora sottoposto a controllo e che potrebbe dunque rivelarsi privo dei requisiti prescritti.

In tema di sanzioni amministrative accessorie, il proprietario del veicolo che sia stato posto in circolazione da altri prima del rilascio della relativa carta di circolazione (o prima dell’immatricolazione, in relazione alla sentenza n. 371 del 1994 della Corte costituzionale dichiarativa dell’illegittimità costituzionale dell’art. 21, terzo comma, della legge n. 689/81 e, dunque, per implicito, dell’art. 93, settimo comma, del nuovo - Codice della strada), in tanto potrà avvalersi, per evitare la confisca amministrativa del mezzo che sia stato successivamente immatricolato, della disposizione di cui all’art. 213, sesto comma, c.d.s., la quale presuppone la sua estraneità alla violazione, in quanto non sia responsabile dell’autonoma violazione di cui all’art. 93, settimo comma, secondo inciso, c.d.s., consistente nel non avere impedito, per dolo o per colpa, la circolazione. Quella del proprietario, infatti, non è un’obbligazione solidale (ai sensi dell’art. 196, primo comma, c.d.s.) ma un’obbligazione autonoma, collegata all’attività omissiva consistita nel non avere impedito il fatto, la quale realizza una distinta violazione, di cui il proprietario del veicolo (o l’usufruttuario o il locatario con facoltà di acquisto, o l’acquirente con patto di riservato dominio) risponde tutte le volte che la sua omissione cosciente e volontaria sia connotata da dolo o colpa, giusta il principio generale posto dall’art. 3, primo comma, della legge n. 689 del 1981.

Cass. civ. n. 618/1998

Consegue che non può essere disposta la confisca dell’autoveicolo privo di carta di circolazione, ma già immatricolato all’estero, che circola sul territorio nazionale successivamente alla scadenza dell’anno.

Cass. civ. n. 11428/1996

Ai fini della notificazione con le modalità di cui all’art. 143 c.p.c., deve presumersi la buona fede del notificante che abbia fatto affidamento in una prima tentata notifica sui dati risultanti dalla carta di circolazione dell’autoveicolo intestato al notificando (anziché sui dati anagrafici), posto che le risultanze di detto documento sono fidefacenti fino a querela di falso, ed abbia poi eseguito con la normale diligenza ulteriori ricerche della residenza del notificando, risultate negative dal verbale di mancata notifica redatto dall’ufficiale giudiziario.

Cass. civ. n. 3826/1994

L'obbligo del venditore di un autoveicolo di consegnare all'acquirente ai sensi dell'art. 1477 c.c. i documenti necessari per l'uso e la circolazione del veicolo comporta, qualora siano stati trasmessi soltanto dei documenti con efficacia provvisoria (nella specie, foglio di via), che il venditore debba provvedere, salvo patto contrario, al loro rinnovo, fino a quando non avvenga la consegna dei documenti definitivi (carta di circolazione) alla quale egli è comunque tenuto, costituendo i primi una surrogazione temporanea dei secondi. (Nella specie, la Corte Suprema nell'enunciare l'esposto principia ha annullato la sentenza del merito, per avere omesso di accertare la configurabilità, o meno, della violazione del dovere di correttezza agli effetti del secondo comma dell'art. 1227 c.c. con riguardo al comportamento del compratore, che aveva omesso di avvisare il venditore della scadenza del documento provvisorio senza il rilascio di quello definitivo).