Art. 214 – Codice della strada – Fermo amministrativo del veicolo

1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche definite con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 774 a euro 3.105, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214 bis, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il fermo amministrativo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.984 a euro 7.937. Si applicano le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214 bis. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Riferimento normativo non riconosciuto.

Cass. pen. n. 45569/2018

Integra il reato di cui all’art. 349 cod. pen. l’asportazione dei sigilli dal veicolo sottoposto a fermo amministrativo a norma dell’art. 214 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Cass. pen. n. 29145/2015

Non integra il reato di cui all'art. 334 cod. pen. la sottrazione di beni sottoposti a fermo amministrativo a norma dell'art. 214 D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, che, per il divieto di analogia in "malam partem", esclude la riconducibilità del fermo amministrativo alla nozione di sequestro amministrativo.

Cass. civ. n. 20301/2008

La comunicazione preventiva di fermo amministrativo (cd. preavviso) di un veicolo, notificata a cura del concessionario esattore, non arrecando alcuna menomazione al patrimonio — poiché il presunto debitore, fino a quando il fermo non sia stato iscritto nei pubblici registri, può pienamente utilizzare il bene e disporne — è atto non previsto dalla sequenza procedimentale dell’esecuzione esattoriale e, pertanto, non può essere autonomamente impugnabile ex art. 23, L. n. 689/81, non essendo il destinatario titolare di alcun interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c.

Cass. civ. n. 10875/2006

In materia di opposizioni a sanzioni amministrative — premesso che il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, disciplinato dall’art. 214 del - Codice della strada, costituisce una sanzione accessoria rispetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, autonomamente impugnabile — legittimato passivo avverso la domanda di annullamento di tale provvedimento è l’organo di vertice da cui dipende l’organo periferico che ha irrogato la predetta sanzione accessoria, ovvero, ove l’autorità irrogante sia, come nella specie, la Polizia stradale, legittimato passivo è il Ministero dell’interno, cui devono essere notificati a cura della cancelleria del giudice adito sia il ricorso che il decreto di fissazione d’udienza, non potendo la notificazione — prevista dall’art. 23, comma secondo, della legge n. 689 del 1981 — essere sostituita dalla semplice comunicazione, mancando in quest’ultimo adempimento la consegna al destinatario di copia dell’atto da notificarsi.

Cass. civ. n. 15322/2005

In tema di circolazione stradale, la misura del fermo amministrativo dell’autoveicolo guidato con patente scaduta è prevista dall’art. 126, comma settimo, del - Codice della strada indipendentemente dalla circostanza che il conducente si identifichi o meno con il proprietario (od utilizzatore); circostanza alla quale — d’altronde — l’art. 214, comma primo bis, del medesimo codice, attribuisce rilevanza solamente in caso di circolazione contro la volontà del proprietario.