Art. 1 – Codice della strada – Principi generali

1. La sicurezza delle persone nonché la tutela dell'ambiente, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulle strade è regolata dalle norme del presente codice e dai provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto delle normative internazionali e comunitarie in materia. Le norme e i provvedimenti attuativi si ispirano ai principi della sicurezza stradale e della mobilità sostenibile , perseguendo gli obiettivi: di ridurre i costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini anche attraverso una razionale utilizzazione del territorio; di migliorare la fluidità della circolazione; di promuovere l'uso dei velocipedi.

3. Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione agli obiettivi ed agli indirizzi della Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale.

4. Il Governo comunica annualmente al Parlamento l'esito delle indagini periodiche riguardanti i profili sociali, ambientali ed economici della circolazione stradale.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fornisce all'opinione pubblica i dati più significativi utilizzando i più moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi di alcune categorie di cittadini, il messaggio pubblicitario di tipo prevenzionale ed educativo.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 5126/2011

Le norme del - Codice della strada che si applicano, ai sensi dell’art. 1, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, devono essere osservate come norme di comune prudenza anche sulle strade private in qualsiasi modo adibite al traffico veicolare.

Cass. civ. n. 13762/2006

Poiché in tema di circolazione stradale deve ritenersi principio generale informatore della materia la tutela della sicurezza delle persone, come finalità primaria di ordine sociale ed economico perseguita dallo Stato e dai concessionari autostradali in quanto gestori di un servizio pubblico, non viola il dovere di rispettare i principi informatori della materia la decisione secondo equità del giudice di pace che afferma la responsabilità per fatto proprio del concessionario, derivante dall’inadempimento dell'obbligo di provvedere all'agibilità in condizioni di massima sicurezza della sede stradale, a nulla rilevando che la concessione non preveda espressamente tale obbligo. (Nella specie, la società concessionaria era stata convenuta da una ditta che aveva effettuato il servizio di rimozione e custodia di un veicolo incidentato su richiesta della Polizia Stradale; la società concessionaria aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione, sostenendo che il credito per il compenso spettante alla ditta che aveva eseguito la rimozione doveva essere fatto valere nei confronti del proprietario del veicolo abbandonato).

Cass. civ. n. 1694/2005

Poiché nella disciplina del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce strada l’area ad uso pubblico destinata al transito di veicoli, pedoni e animali, e quindi il suolo concretamente utilizzato quale componente del sistema viario, non essendo indispensabile la sua inclusione nel demanio stradale ovvero il suo assoggettamento a diritto di passaggio della collettività, allorquando manchi un assetto giuridico in sé idoneo a determinare la destinazione al transito pubblico, come nel caso di un terreno di proprietà privata, perché possa configurarsi una strada e possano trovare applicazione le disposizioni del - Codice della strada che regolamentano la circolazione e la sosta, è necessario che venga accertata una situazione di fatto divergente da quella normalmente propria del bene privato, con effettivo godimento di esso da parte della generalità degli utenti del sistema viario. Ai fini di tale accertamento, l’assenza di impedimenti all’ingresso di terzi non è sufficiente a trasformare il fondo di proprietà privata in una parte del complesso sistema viario pubblico. (In applicazione di tale principio, la Corte Cass. ha cassato la sentenza impugnata che aveva qualificato strada di uso pubblico un’area privata contigua e allo stesso livello di una strada pubblica, non protetta da recinzioni, ripari o cartelli idonei ad impedire l’accesso a terzi).

Cass. civ. n. 12148/1993

Le norme del - Codice della strada che si applicano, a norma dell’art. 1, sulle strade pubbliche od aperte al pubblico transito, vanno osservate quali norme di comune prudenza, anche sulle strade private in qualsiasi modo soggette al traffico veicolare.