Cass. civ. n. 12148 del 9 dicembre 1993
Testo massima n. 1
Le norme del codice della strada che si applicano, a norma dell’art. 1, sulle strade pubbliche od aperte al pubblico transito, vanno osservate quali norme di comune prudenza, anche sulle strade private in qualsiasi modo soggette al traffico veicolare.