Cass. civ. n. 12148 del 9 dicembre 1993

Testo massima n. 1


Le norme del codice della strada che si applicano, a norma dell’art. 1, sulle strade pubbliche od aperte al pubblico transito, vanno osservate quali norme di comune prudenza, anche sulle strade private in qualsiasi modo soggette al traffico veicolare.

Normativa correlata