Art. 2 – Codice della strada – Definizione e classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;
E-bis - Strade urbane ciclabili;
F - Strade locali;
F-bis - Itinerari ciclopedonali.

3. Le strade di cui al comma 2 devono avere le seguenti caratteristiche minime:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B- Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata.
E-bis - Strada urbana ciclabile: strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade.
F-bis - Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a tutela dell'utenza vulnerabile della strada.

4. È denominata «strada di servizio» la strada affiancata ad una strada principale (autostrada, strada extraurbana principale, strada urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la sosta ed il raggruppamento degli accessi dalle proprietà laterali alla strada principale e viceversa, nonché il movimento e le manovre dei veicoli non ammessi sulla strada principale stessa.

5. Per le esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade, come classificate ai sensi del comma 2, si distinguono in strade «statali», «regionali», «provinciali», «comunali», secondo le indicazioni che seguono. Enti proprietari delle dette strade sono rispettivamente lo Stato, la regione, la provincia, il comune.

6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C ed F si distinguono in:
A - Statali, quando:
a) costituiscono le grandi direttrici del traffico nazionale;
b) congiungono la rete viabile principale dello Stato con quelle degli Stati limitrofi;
c) congiungono tra loro i capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi di provincia situati in regioni diverse, ovvero costituiscono diretti ed importanti collegamenti tra strade statali;
d) allacciano alla rete delle strade statali i porti marittimi, gli aeroporti, i centri di particolare importanza industriale, turistica e climatica;
e) servono traffici interregionali o presentano particolare interesse per l'economia di vaste zone del territorio nazionale.
B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia della stessa regione tra loro o con il capoluogo di regione ovvero allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la rete statale se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
C - Provinciali, quando allacciano al capoluogo di provincia capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete statale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico.
D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio intermodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali.

7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E e F, sono sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti.

8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine indicato dall'art. 13, comma 5, procede alla classificazione delle strade statali ai sensi del comma 5, seguendo i criteri di cui ai commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma per le strade statali, le regioni interessate, nei casi e con le modalità indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli stessi criteri indicati, procedono, sentiti gli enti locali, alle classificazioni delle strade ai sensi del comma 5. Le strade così classificate sono iscritte nell'archivio nazionale delle strade previsto dall'art. 226.

9. Quando le strade non corrispondono più all'uso e alle tipologie di collegamento previste sono declassificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalle regioni, secondo le rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati nel comma 8. I casi e la procedura per tale declassificazione sono indicati dal regolamento.

10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non modificano gli effetti del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986, n. 349, in ordine all'individuazione delle opere sottoposte alla procedura di valutazione d'impatto ambientale.

10-bis. Resta ferma, per le strade e veicoli militari, la disciplina specificamente prevista dal codice dell’ordinamento militare.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Riferimento normativo non riconosciuto.

Cass. civ. n. 5532/2017

Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, previsto dall’art. 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge mediante rinvio alla classificazione di cui all’art. 2, commi 2 e 3, cod. strad., e non altre. È, pertanto, illegittimo e può essere disapplicato nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa il provvedimento prefettizio che abbia autorizzato l’installazione delle suddette apparecchiature in una strada urbana che non abbia le caratteristiche «minime» della «strada urbana di scorrimento», in base alla definizione recata dal comma 2, lett. d), del citato art. 2 cod. strad.

Cass. civ. n. 3253/2012

I tratti delle strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con più di diecimila abitanti sono sempre di proprietà comunale, ai sensi dell’art. 2, settimo comma, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della strada), a nulla rilevando che non sia avvenuta alcuna consegna formale dall’amministrazione regionale o provinciale a quella comunale, né che la giunta comunale non abbia adottato il provvedimento di individuazione dei suddetti tratti stradali ai sensi dell’art. 4, quarto comma, del Regolamento di esecuzione del - Codice della strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).

Cass. civ. n. 4495/2011

A carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 c.c., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire, per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi. (Nella fattispecie la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado che, in applicazione dell'art. 2043 c.c. piuttosto che dell'art. 2051 c.c., aveva ritenuto il fondo stradale ghiacciato un evento imprevedibile ed infrequente in una giornata invernale soleggiata).

Cass. civ. n. 7742/2010

A norma dell’art. 2, comma 7, del - Codice della strada, le strade urbane di cui al comma 2, lettere D), E) ed F), del medesimo articolo, sono sempre comunali quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti; ne consegue che, ai fini dell’individuazione dell’ente proprietario della strada inclusa nel centro abitato di un Comune — il quale proprietario è competente, ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 11, del - Codice della strada, ad autorizzare l’apertura di accessi e ad irrogare la sanzione amministrativa per l’apertura di accessi senza autorizzazione — non è sufficiente il mero dato topografico, ma è necessario accertare se il Comune abbia un numero di abitanti superiore o inferiore a diecimila.

Cass. civ. n. 27366/2009

La controversia promossa dai comproprietari di un fondo accessibile tramite una strada vicinale, nei confronti dei proprietari dei fondi finitimi e del Comune, per ottenere, previa disapplicazione della deliberazione comunale di declassamento da uso pubblico ad uso privato dell’anzidetta strada, la declaratoria della sua «natura vicinale», nonché il ripristino del relativo tracciato, in parte smantellato dai proprietari convenuti in giudizio, e, infine, l’affermazione di responsabilità del Comune per non aver impedito detto smantellamento della strada a seguito del suo declassamento, spetta alla cognizione del giudice amministrativo, giacché in essa viene in discussione non già un comportamento della P.A. iure privatorum, bensì la legittimità, o meno, dell’esercizio del potere autoritativo della stessa P.A. nella classificazione delle strade vicinali, da ascriversi alla materia del governo del territorio e dell’urbanistica, devoluta alla giurisdizione esclusiva di detto giudice.

Cass. civ. n. 28549/2008

In tema di concessione in uso esclusivo a privati di beni demaniali, il giudice ordinario conosce di ogni controversia relativa agli obblighi derivanti da rapporti di natura privatistica che accedono a quello di concessione - come il rapporto di appalto o di subconcessione fra il concessionario ed il terzo per l'esercizio del pubblico servizio o l'utilizzazione del bene pubblico - quando l'Amministrazione concedente resti totalmente estranea a detto rapporto derivato e non possa quindi ravvisarsi alcun collegamento tra l'atto autoritativo concessorio e il rapporto medesimo. Quando, invece, l'Amministrazione è in qualche modo partecipe del rapporto di subconcessione, per averlo espressamente previsto ed autorizzato nello schema del rapporto concessorio, opera la regola generale che prevede la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie relative a concessioni amministrative, di cui all'art. 5, primo comma, legge n. 1034 del 1971 (nella specie, le S.U. hanno ritenuto devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la controversia promossa da un terzo nei confronti del concessionario della rete autostradale, per l'annullamento degli atti della procedura di affidamento in subconcessione dell'esercizio delle aree di servizio esistenti sull'autostrada stessa, affermando che quella che si svolge nelle aree di servizio è, nel complesso, un'attività strumentale e pertinente alla concessione della rete autostradale e, perciò, qualificabile in termini di pubblico servizio ).

Cass. civ. n. 17350/2008

Ai fini della definizione di «strada», è rilevante, ai sensi dell’articolo 2, comma primo, del nuovo - Codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del - Codice della strada. Ciò è confermato dall’ultimo inciso del comma sesto del l’articolo 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma primo, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. (Nella fattispecie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva rigettato l’opposizione avverso il verbale di contestazione del divieto di sosta su strada privata aperta al pubblico).

Cass. civ. n. 6006/2008

L'esonero dal rispetto delle distanze legali previsto dall'articolo 879, comma secondo, c.c. per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata, attiene più che alla proprietà del bene, piuttosto all'uso concreto di esso da parte della collettività.

Cass. civ. n. 8837/2007

L’articolo 1 della legge 28 febbraio 1967, n. 105 prevede che, per i tratti di strada che attraversano abitati di Comuni con popolazione non superiore a ventimila abitanti, e che fanno parte della rete stradale provinciale, giusta la lettera c) dell’articolo 7 della legge 12 febbraio 1958 n. 126, resta ferma la competenza dei comuni per tutti gli adempimenti relativi ai servizi urbani comunque interferenti con i suddetti tratti di strada; pertanto, incombe sull’amministrazione provinciale, al fine di escludere la propria responsabilità da cattiva manutenzione di una strada inserita nella predetta rete provinciale, l’onere di provare l’attraversamento del centro abitato e di consentire il riferimento a dati statistici che permettano di identificare la popolazione del centro abitato attraversato come inferiore ai 20.000 abitanti e, in difetto di tale prova, l’amministrazione risponde dei danni derivanti dal non assolvimento degli obblighi di manutenzione tra i quali vanno ascritti anche quelli provocati dalla mancata eliminazione e segnalazione ai passanti delle insidie esistenti nella sede stradale. (Nella specie, relativa ad azione risarcitoria per lesioni causate da ferri sporgenti dalla grata di copertura di un tombino, la S.C. ha anche escluso l’applicabilità dell’art. 6 della legge n. 319 del 1976, riguardante il riparto di competenze per la gestione dei servizi di fognatura e smaltimento delle acque).

Cass. civ. n. 7763/2007

Ai proprietari, o concessionari, delle autostrade previste dall’art. 2 del vecchio e del nuovo - Codice della strada (d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393; d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in considerazione della possibilità di svolgere un’adeguata attività di vigilanza, che sia in grado di impedire l’insorgere di cause di pericolo per gli utenti, in linea generale, è applicabile l’art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere. (Nella specie — immissione improvvisa di un cane nella carreggiata autostradale e scontro con un’autovettura —, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto applicabile l’art. 2043 c.c., escludendo l’applicabilità dell'art. 2051 c.c. ed il nesso di causalità fra la condotta della concessionaria e l’evento infortunistico).

Cass. civ. n. 15383/2006

La presunzione di responsabilità per danni da cosa in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., non si applica agli enti pubblici per danni subiti dagli utenti di beni demaniali ogni qual volta sul bene demaniale, per le sue caratteristiche, non risulti possibile — all'esito di un accertamento da svolgersi da parte del giudice di merito in relazione al caso concreto — esercitare la custodia, intesa quale potere di fatto sulla stessa. L'estensione del bene demaniale e l'utilizzazione generale e diretta delle stesso da parte di terzi, sotto tale profilo assumono, soltanto la funzione di circostanze sintomatiche dell'impossibilità della custodia. Alla stregua di tale principio, con particolare riguardo al demanio stradale, la ricorrenza della custodia dev'essere esaminata non soltanto con riguardo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico appresta, in quanto tali caratteristiche assumono rilievo condizionante anche delle aspettative degli utenti. Ne deriva che, alla stregua di tale criterio, mentre in relazione alle autostrade (di cui già all'art. 2 del D.P.R. n. 393 del 1959, ed ora all'art. 2 del D.L.vo n. 285 del 1992), attesa la loro natura destinata alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, si deve concludere per la configurabilità del rapporto custodiale, in relazione alle strade riconducibili al demanio comunale non è possibile una simile, generalizzata, conclusione, in quanto l'applicazione dei detti criteri non la consente, ma comporta valutazioni ulteriormente specifiche. In quest'ottica, per le strade comunali — salvo il vaglio in concreto del giudice di merito — circostanza eventualmente sintomatica della possibilità della custodia è che la strada, dal cui difetto di manutenzione è stato causato il danno, si trovi nel perimetro urbano delimitato dallo stesso comune.

Cass. civ. n. 8204/2006

L’accertamento in ordine alla natura pubblica di una strada presuppone necessariamente l’esistenza di un atto o di un fatto in base al quale la proprietà del suolo su cui essa sorge sia di proprietà di un ente pubblico territoriale ovvero che a favore del medesimo ente sia stata costituita una servitù di uso pubblico e che la stessa sia destinata all’uso pubblico con una manifestazione di volontà espressa o tacita dell’ente medesimo, senza che sia sufficiente a tal fine l’esplicarsi di fatto del transito del pubblico né la mera previsione programmatica della sua destinazione a strada pubblica o l'intervento di atti di riconoscimento da parte dell’amministrazione medesima circa la funzione da essa assolta. (Nella specie, relativa all’azione proposta da un frontista contro gli autori di comportamenti lesivi del suo diritto di passaggio su una strada realizzata con la copertura di un torrente, la S.C. ha cassato la sentenza di accoglimento della domanda, essendo risultato dagli accertamenti di merito che la strada non apparteneva al Comune, ma ad un consorzio, che ne aveva dato al comune soltanto l’affidamento in concessione).

Cass. civ. n. 1136/1996

La responsabilità della P.A. ex art. 2043 c.c. per danni derivanti da insidie stradali postula che essa sia proprietaria della strada nella quale l’evento dannoso si è verificato. Pertanto, poiché le strade statali e provinciali continuano ad appartenere a tali enti, ai sensi dello art. 7, lett. c), legge 11 febbraio 1958, n. 126, come modificato dall'art. 2 del nuovo - Codice della strada, anche nei tratti di attraversamento dei comuni con popolazione non superiore a diecimila abitanti, deve escludersi la responsabilità del Comune per omissioni attinenti alla manutenzione di detti tratti di strada, facendo carico tale obbligo all’ente proprietario essendo limitate le attribuzioni dei comuni dalla legge 28 febbraio 1967, n. 10 alla sola installazione e gestione dei servizi urbani.