Cass. civ. n. 5126 del 3 marzo 2011

Testo massima n. 1


Le norme del codice della strada che si applicano, ai sensi dell’art. 1, sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, devono essere osservate come norme di comune prudenza anche sulle strade private in qualsiasi modo adibite al traffico veicolare.

Normativa correlata