Art. 1167 – Codice civile – Interruzione dell’usucapione per perdita di possesso

L'usucapione è interrotta quando il possessore è stato privato del possesso per oltre un anno [2945].

L'interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l'azione diretta a recuperare il possesso e questo è stato recuperato.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5582/2022

Nessuna incidenza interruttiva può avere sul decorso del termine per l'usucapione da parte del possessore, una procedura di espropriazione per pubblica utilità promossa contro l'intestatario dell'immobile e da quest'ultimo contestata, poiché l'interruzione del possesso può derivare solo da situazioni di fatto che ne impediscano materialmente l'esercizio, e non da vicende giudiziali tra l'intestatario della titolarità del bene e i terzi, che non comportano alcuna conseguenza nella continuità del possesso.

Cass. civ. n. 2752/2018

Nel giudizio promosso dal possessore nei confronti del proprietario per far accertare l'intervenuto acquisto della proprietà per usucapione, l'atto di disposizione del diritto dominicale da parte del proprietario in favore di terzi, anche se conosciuto dal possessore, non esercita alcuna incidenza sulla situazione di fatto utile ai fini dell'usucapione, rappresentando, rispetto al possessore, "res inter alios acta", ininfluente sulla prosecuzione dell'esercizio della signoria di fatto sul bene, non impedito materialmente, né contestato in modo idoneo.

Cass. civ. n. 11698/2017

La querela per arbitraria occupazione di una porzione di terreno non comporta la perdita materiale, in capo al querelato, del potere di fatto sulla cosa e, conseguentemente, non costituisce idoneo atto interruttivo del possesso "ad usucapionem". (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANIA).

Cass. civ. n. 3452/1984

Costituisce causa interruttiva dell'usucapione di una servitù di passaggio la perdita del possesso per oltre un anno, che si verifica ogni qualvolta al possessore venga posto nell'obiettiva impossibilità di continuare ad esercitare il possesso, sia per fatto del terzo che per eventi naturali.

Cass. civ. n. 6349/1981

In tema di interruzione dell'usucapione — poiché il possesso non richiede, per il suo permanere, il costante, materiale rapporto con la cosa che ne costituisce l'oggetto, essendo sufficiente la disponibilità del godimento della cosa stessa da parte del possessore, non contrastata da terzi — la semplice assenza di manifestazioni del predetto rapporto materiale per un dato periodo, anche se provata, non è di per sé idonea a dimostrare la volontaria dimissione del possesso, la quale deve essere assolutamente univoca per produrre l'indicata interruzione.

Cass. civ. n. 77/1977

L'abbandono della cosa posseduta, per atto volontario del possessore, ha immediata efficacia interruttiva dell'usucapione. In questa ipotesi, infatti, non trova applicazione la norma dettata dall'art. 1167 c.c., sulla durata ultranovennale della perdita del possesso quale evento interruttivo dell'usucapione, in quanto la norma medesima riguarda il diverso caso in cui il possessore sia stato privato del possesso, e, cioè, lo abbia perso per fatto di terzo, o comunque a lui estraneo.

Cass. civ. n. 1025/1976

L'interruzione dell'usucapione (nella specie, di servitù di passaggio con veicoli) per il caso in cui il possessore sia stato privato del possesso per oltre un anno, prevista dall'art. 1167 primo comma c.c., non presuppone che detta perdita sia determinata da spoglio, ma si verifica ogni qual volta il possessore stesso venga posto nell'obiettiva impossibilità di continuare ad esercitare il possesso, sia per fatto del terzo, che per eventi naturali (nella specie, smottamento del terreno e conseguente restringimento della strada sulla quale veniva esercitato il passaggio).

Cass. civ. n. 1929/1975

Ai fini dell'usucapione, il possesso acquisito animo et corpore può conservarsi solo animo, purché si conservi la possibilità di esercitare la signoria sulla cosa, anche senza compiere singoli atti di esercizio del possesso. Qualora, però, la situazione obiettiva muti, sì da venir meno, pur temporaneamente, la possibilità di compiere atti di esercizio del possesso — come, ad esempio, quando l'edificio posseduto venga distrutto da eventi bellici e poi ricostruito — si verifica la perdita del possesso, che, se protratta oltre un anno, dà luogo all'interruzione dell'usucapione, ai sensi dell'art. 1167 c.c.