10 Gen Art. 1166 — Inefficacia delle cause di impedimento e di sospensione rispetto al terzo possessore
Nell’usucapione ventennale non hanno luogo, riguardo al terzo possessore di un immobile o di un diritto reale sopra un immobile, né l’impedimento derivante da condizione o da termine, né le cause di sospensione indicate dall’articolo 2942.
L’impedimento derivante da condizione o da termine e le cause di sospensione menzionate nel detto articolo non sono nemmeno opponibili al terzo possessore nella prescrizione per non uso dei diritti reali sui beni da lui posseduti [ 954 4, 970, 1014, 1073 ].
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Aggiornato al 1 gennaio 2020Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.[adrotate group=”8″]
Massime correlate
Cass. civ. n. 7674/1994
Le cause di sospensione della prescrizione, previste dal R.D.L. 3 gennaio 1944, n. 1, sono opponibili anche al terzo possessore di diritti reali immobiliari — sì che non è applicabile l’esclusione prevista nei suoi confronti dall’art. 1166 c.c.— e sono rilevabili d’ufficio perché poste a tutela degli interessi della totalità dei cittadini, sull’intero territorio nazionale all’epoca interessato agli eventi bellici, e non soltanto degli interessi dei militari o delle persone al seguito di esse per ragioni di servizio.
Cass. civ. n. 3607/1977
Ove l’usufruttuario abbia iniziato ed esercitato un possesso ad usucapionem (nella specie, di una servitù di passaggio a favore del fondo tenuto in usufrutto) anche in favore del nudo proprietario, questi, una volta succedutogli nel rapporto possessorio, non può essere considerato terzo possessore al fine dell’inopponibilità, nei suoi riguardi, a norma dell’art. 1166, primo comma, c.c., delle cause di sospensione del corso della prescrizione indicate nell’art. 2942 c.c.
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