14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3452 del 8 giugno 1984
Testo massima n. 1
Costituisce causa interruttiva dell’usucapione di una servitù di passaggio la perdita del possesso per oltre un anno, che si verifica ogni qualvolta al possessore venga posto nell’obiettiva impossibilità di continuare ad esercitare il possesso, sia per fatto del terzo che per eventi naturali.
Testo massima n. 2
Per stabilire se un fondo sia assolutamente o relativamente intercluso – requisito necessario tanto ai fini della costituzione di una servitù di passaggio, quanto ai fini dell’ampliamento di quella esistente – occorre aver riguardo alla sua interezza, anche quando il fondo sia costituito da diverse porzioni, le quali, pertanto, non possono essere considerate isolatamente. Tuttavia, il concreto stato dei luoghi è suscettibile di diversa valutazione, allorché le unità, di cui il bene si compone, appaiono distinte ed autonome, per l’impossibilità di porle in comunicazione tra loro, oppure quando, pur sussistendo astrattamente la possibilità di far venir meno l’interclusione di una delle unità col porla in comunicazione con un’unità non interclusa, la sua concreta realizzazione implichi l’esecuzione di opere che comportino eccessivo dispendio o disagio, non rilevando, peraltro, che quello stato sia la conseguenza di ostacoli naturali ovvero del fatto dello stesso proprietario del bene.
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