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Art. 906 — Distanza per l’apertura di vedute laterali od oblique

Art. 906 — Distanza per l’apertura di vedute laterali od oblique

Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4345/1984

La distanza stabilita dall’art. 906 c.c. per l’apertura di vedute si misura, come nel precedente art. 905, dal confine alla «faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute», con riferimento, trattandosi di vedute oblique, al «più vicino lato della finestra».

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Cass. civ. n. 1345/1977

In applicazione dell’art. 906 c.c., la distanza legale per la collocazione di una canna fumaria sul muro perimetrale comune, ad opera di uno dei condomini, non può essere inferiore a 75 centimetri dai più vicini sporti dei balconi di proprietà esclusiva degli altri condomini. Non è, però, consentito al condomino installare sul muro predetto — pur con l’osservanza delle distanze legali — canne fumarie che, per la loro dimensione o per la loro ubicazione riducono in modo apprezzabile la visuale di cui altri condomini usufruiscono dalle vedute situate nello stesso muro perché, diversamente, l’installazione costituirebbe innovazione eccedente i limiti segnati dall’art. 1102 c.c., in relazione sia alla struttura del muro sia alla volontà dei condomini ed all’uso della cosa comune in concreto fatto da costoro.

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Cass. civ. n. 2116/1976

La distanza stabilita nell’art. 906 c.c. per l’apertura di vedute oblique, deve essere osservata anche se tra i due fondi vi sia una strada pubblica.

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Cass. civ. n. 1061/1975

Nel caso in cui la linea di confine tra due proprietà sia costituita da un muro comune, la determinazione del punto di arrivo, nella misurazione della distanza di cui all’art. 906 c.c. per l’apertura di vedute verso tale muro, va posta nella faccia del muro stesso prospiciente la proprietà in cui la veduta viene esercitata e non già nella faccia opposta del muro né nella linea mediana del muro stesso.

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